Sentenza del 30/05/2024 n. 1604 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Società ha chiesto il trasferimento contabile del credito d'accisa sul consumo di gas naturale relativo all'anno 2014. L'Ufficio ha respinto l'istanza per decadenza biennale (richiesta presentata il 28.04.2020 per credito maturato con ultima dichiarazione del 2015/2014). La Società sosteneva di poter mantenere il credito in una provincia e trasferirlo successivamente, essendo operativa in più province; il primo giudice aveva accolto il ricorso ritenendo che il diniego non fosse legittimo. In appello l'Ufficio ha dedotto corretta applicazione della normativa sul termine di decadenza e che le compensazioni/trasferimenti sono regolati per conti provinciali; ha inoltre contestato la mancata motivazione e l'eventuale violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Ufficio. Ha ritenuto che non vi sia stata violazione del principio del contraddittorio preventivo perché il diniego era basato su fatto noto (decadenza biennale) e la Società non aveva prodotto nuovi elementi sostanziali. Sul merito la Corte ha interpretato l'art. 14, commi 1 e 2, D.lgs. n. 504/1995 nel senso che il rimborso/trasferimento del credito d'accisa deve essere richiesto entro due anni dalla data dell'ultima dichiarazione di consumo definitiva; il credito e le compensazioni sono gestiti per conti provinciali e l'automaticità delle compensazioni opera solo entro lo stesso conto provinciale ai sensi dell'art. 26, comma 13. La richiesta presentata oltre il termine biennale è quindi decaduta e il diniego dell'Ufficio è legittimo. Spese a carico della Società: €2.000 oltre 15% per il primo grado e €3.000 oltre 15% per il secondo grado.
Norme richiamate
D.lgs. n. 504/1995 (art. 14, commi 1 e 2)
"L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata... il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato."
Il termine biennale di decadenza decorre dall'ultima dichiarazione di consumo definitiva; il diritto al rimborso o al trasferimento contabile del credito maturato dopo la chiusura del rapporto deve essere esercitato entro due anni.
Art. 26, comma 13 (normativa sulla contabilità provinciale delle accise)
Le compensazioni automatiche tra debiti/crediti sono ammesse entro lo stesso conto provinciale; non è possibile spostare liberamente crediti tra province senza rispettare i termini e le regole previste.
D.lgs. n. 504/1995 (art. 7, comma 1, lett. e) e art. 10-ter, comma 1, lett. d))
Richiamate come limiti e riferimenti nella disciplina dei rimborsi, confermando che alcune ipotesi restano disciplinate specificamente.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 1668/2021 e sent. n. 11813/2020
Giurisprudenza di legittimità che conferma la legittimità dei termini biennali per i rimborsi di tributi armonizzati (come accise) e afferma che il trasferimento contabile è ammesso entro il termine biennale decorrente dall'ultima dichiarazione definitiva; sostiene inoltre che la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla normativa.
Sentenze della Corte di Giustizia UE richiamate (C-427/10, C-500/16)
La giurisprudenza comunitaria considerata compatibile con termini di decadenza che consentano al contribuente normalmente diligente di far valere i propri diritti; il termine biennale non è di per sé contrario al principio di effettività per tributi armonizzati.
Massime di principio
- Per i crediti d'accisa il diritto al rimborso o al trasferimento contabile deve essere esercitato entro il termine biennale previsto dall'art.14 D.lgs. n.504/1995 decorrente dall'ultima dichiarazione di consumo definitiva.
- I crediti e le compensazioni di accise sono gestiti per conti provinciali: la compensazione automatica opera solo entro lo stesso conto provinciale (art.26, comma 13) e non consente il mantenimento indefinito del credito in una provincia in attesa di trasferirlo altrove.
- L'operare della società in più province non elimina l'autonomia contabile/provinciale: per ogni provincia il rapporto è da considerarsi distinto ai fini del termine di decadenza e della gestione del credito.
- La mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale non invalida automaticamente il provvedimento se il rigetto è fondato su fatti noti e su termini di decadenza a pena di perdita del diritto, salvo che il contribuente non avesse elementi nuovi e rilevanti che l'Ufficio non abbia potuto valutare.
- In situazioni analoghe è opportuno: (a) monitorare le scadenze biennali decorrenti dall'ultima dichiarazione definitiva; (b) presentare tempestivamente istanza di trasferimento o rimborso quando si cessa l'attività in una provincia; (c) documentare espressamente la volontà di mantenere il credito per scomputo interno solo se previsto e nei limiti consentiti; (d) sollevare subito profili nuovi e specifici nel procedimento amministrativo per evitare decadenze o preclusioni processuali.
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