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Sentenza

Sentenza del 30/05/2024 n. 15208 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna che aveva confermato il rigetto del loro ricorso contro l’atto di contestazione n. 24100-3-2019, prot. 5193/RU, relativo alle sanzioni amministrative per contrabbando doganale e alla confisca dell’autoveicolo Land Rover immatricolato in Svizzera, di proprietà della società. La contestazione derivava dall’uso del veicolo in Italia oltre i limiti dell’ammissione temporanea, senza che ricorressero le condizioni per l’esenzione dai dazi. Con i primi due motivi, i ricorrenti hanno sostenuto che l’art. 212 del Regolamento delegato UE 2015/2446 consentisse l’uso del mezzo perché intestato a una società extra-UE e che ricorresse anche l’eccezione dell’art. 215, paragrafo 3; hanno inoltre contestato la motivazione sul mancato rapporto di lavoro dipendente. Con il terzo motivo hanno censurato, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., la determinazione del valore del veicolo utilizzata per quantificare la sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso sui primi due motivi: l’art. 212 richiede congiuntamente che il mezzo sia immatricolato a nome di una persona stabilita fuori dall’Unione e che sia utilizzato da una persona anch’essa stabilita fuori dal territorio doganale UE. La società svizzera intestataria non è quindi sufficiente quando il conducente è residente in Italia, anche se ne è legale rappresentante. L’eccezione dell’art. 215, paragrafo 3, non opera perché non è stato accertato un rapporto di lavoro dipendente; la carica di legale rappresentante non equivale a quella di dipendente, e l’accertamento fattuale della CTR non è stato specificamente contestato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la valutazione del veicolo, fondata su una fonte specialistica (AutoScout24), attiene al merito; i ricorrenti non hanno dedotto nei limiti consentiti un vizio motivazionale né provato un valore diverso. È stata confermata la decisione impugnata, compresa la contestazione delle sanzioni e la confisca. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere le spese, liquidate in 2.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 212 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Ai fini dell'agevolazione doganale dell'esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto oltre i sei mesi del regime di ammissione temporanea, i requisiti di cui all' art. 212 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, nel quadro del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, non sono soddisfatti allorquando il mezzo di trasporto immatricolato al di fuori del territorio doganale dell'Unione a nome di una persona giuridica stabilita fuori da tale territorio è utilizzato da soggetto residente, e dunque "stabilito", all'interno del territorio doganale dell'Unione, anche se ricopre la carica di legale rappresentante della persona giuridica extra UE.

    Le condizioni relative all’immatricolazione o proprietà extra-UE e all’utilizzo da parte di un soggetto stabilito fuori dall’Unione sono concorrenti. La residenza nell’UE del conducente esclude l’esenzione, anche quando il veicolo appartiene a una società extra-UE e il conducente ne è legale rappresentante.

  • Art. 215, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Ai fini dell'agevolazione doganale dell'esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto oltre i sei mesi del regime di ammissione temporanea, l'eccezione alla regola fissata dall' art. 212 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, contenuta nel paragrafo 3 dell'art.215 del Regolamento va interpretata nel senso che il legale rappresentante della persona giuridica stabilita fuori da tale territorio intestataria del mezzo di trasporto non può essere considerato "dipendente" del proprietario, del locatario o dell'affittuario dei mezzi di trasporto ai fini della fruizione del beneficio.

    L’esenzione prevista per il residente UE che utilizza il mezzo del proprio datore di lavoro extra-UE richiede un effettivo rapporto di dipendenza. La sola qualità di legale rappresentante della società proprietaria non dimostra tale rapporto; il provvedimento richiama, come possibile prova, il contratto di lavoro.

  • Art. 115 del codice di procedura civile

    La censura sulla valutazione del veicolo non consente di rimettere in discussione in Cassazione un accertamento di merito razionalmente motivato, in assenza di una specifica deduzione e prova del fatto contrario decisivo.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile

    La contestazione della valutazione fattuale non può essere trasformata in una generica censura del valore attribuito al veicolo: occorre dedurre, nei limiti previsti dalla norma, un effettivo vizio motivazionale relativo a un fatto decisivo.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per ottenere l’esenzione doganale oltre il periodo ordinario di ammissione temporanea, non basta che il veicolo sia intestato a una società stabilita fuori dall’UE: anche chi lo utilizza deve, di regola, essere stabilito fuori dal territorio doganale dell’Unione.
  • La carica di amministratore o legale rappresentante di una società extra-UE non rende il residente UE idoneo a beneficiare dell’eccezione riservata ai dipendenti. Occorre provare un rapporto di lavoro dipendente effettivo con il proprietario, locatario o affittuario del veicolo.
  • Per contestare in Cassazione la stima del valore di un bene non è sufficiente proporre una valutazione alternativa o dichiarare inattendibile la fonte utilizzata dal giudice di merito: occorre indicare e provare uno specifico fatto decisivo contrario e formulare una censura ammissibile.
  • Le eccezioni al regime generale di esenzione vanno verificate rispetto a tutti i loro presupposti concreti; la sola titolarità societaria extra-UE del mezzo non supplisce alla mancanza dei requisiti personali richiesti per il suo utilizzo.

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