Sentenza del 30/05/2024 n. 198 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Diniego rimborso IVA - Crediti d' imposta - Ottemperanza - Accoglimento - Responsabilità contabile ufficio - Potenzialità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di nomina del commissario ad acta per omessa esecuzione della sentenza n. 196/23 (che disponeva il pagamento di crediti d'imposta/rimborso IVA). La sentenza era stata resa esecutiva e confermata dalla Corte di Cassazione sul punto, ma l'Agenzia non aveva proceduto al pagamento integrale del credito entro termini di legge, determinando un prolungato inadempimento non interrotto dal gravame in Cassazione. La parte ha chiesto altresì l'applicazione di misure coercitive (astreinte).
La decisione
Il collegio ha accolto l'istanza di ottemperanza e ha disposto la nomina del commissario ad acta, individuato nel dirigente preposto all'Agenzia delle Entrate di Terni (con facoltà di delega). Il commissario dovrà verificare se l'adempimento è già intervenuto e, in caso negativo, provvedere all'esecuzione della sentenza. La richiesta di applicare l'istituto dell'astreinte è stata respinta per carenza di norma esplicita nel processo tributario. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 5.000 oltre accessori di legge. La Segreteria deve trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative e danno erariale per le spese e gli interessi maturati per il ritardo.
Norme richiamate
articolo 614-bis codice di procedura civile
Norma che disciplina l'astreinte nel processo civile; citata dalla parte per richiedere una misura coercitiva, ma il Collegio ha ritenuto non applicabile tale istituto al processo tributario in assenza di norma analoga.
articolo 114 codice del processo amministrativo (c.p.a.)
Norma che prevede misure coercitive (astreinte) nel processo amministrativo; richiamata dalla parte ma il Collegio ha osservato che le differenze tra i regimi e l'assenza di una norma espressa nel processo tributario impediscono di trasferire automaticamente tale istituto.
norme sulla responsabilità contabile e competenza della Corte dei conti
La Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per verificare eventuali responsabilità amministrative e danno erariale derivanti dal ritardato adempimento (liquidazione di spese e interessi).
Massime di principio
- La nomina del commissario ad acta è legittima quando sussiste un prolungato inadempimento dell'ente pubblico rispetto a una sentenza esecutiva, anche se è stato proposto gravame in Cassazione, purché la sentenza sia stata resa esecutiva o confermata dai supremi giudici sul punto.
- L'effettivo integrale pagamento del credito è l'adempimento che interrompe l'ottemperanza: mere dichiarazioni di disponibilità o adempimenti parziali/ritardati non sono sufficienti.
- L'astreinte non può essere automaticamente applicata nel processo tributario in assenza di una norma processuale tributaria espressa; non è possibile importare direttamente istituti coercitivi da altri rami processuali senza base normativa.
- In caso di ritardo ingiustificato dell'Amministrazione pubblica nell'esecuzione di sentenze, è possibile attivare la Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità contabili e per il ristoro del danno erariale (spese e interessi).
- Il commissario ad acta deve prima verificare l'eventuale intervenuto adempimento esecutivo e, in sua assenza, procedere agli adempimenti necessari; la nomina può essere conferita al dirigente responsabile dell'ufficio con facoltà di delega.
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