Cassazione Penale, Sentenza n. 1182/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 27/06/2024 con cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra la sua partecipazione all'associazione mafiosa (clan Perreca, dall'1985) e l'omicidio di Famiano Luca commesso il 31/07/1996. La difesa sosteneva che l'ingresso nel sodalizio comportava una preventiva deliberazione, in linea generale, di reati funzionali al mantenimento dell'associazione (già riconosciuta continuazione con estorsioni e possesso abusivo di armi) e che gli omicidi di affiliati di clan rivali rientrano nel programma associativo; perciò l'omicidio sarebbe stato parte del medesimo disegno criminoso. Denunciava inoltre errori di diritto, vizio di motivazione e omissione di esame di documenti/memorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, confermando l'ordinanza della Corte di Appello. La Suprema Corte ha richiamato i principi per l'applicazione dell'art. 81 comma 2 c.p.: la continuazione richiede la prova di un'unica rappresentazione ideativa sin dal momento iniziale (disegno criminoso) e non può confondersi con una semplice scelta di vita o con la genericità dei reati-fine previsti dall'associazione. Ha ribadito che, di regola, il reato associativo e i reati-fine non costituiscono continuazione, salvo che risulti che, fin dall'adesione o costituzione del sodalizio, siano stati programmati specifici reati che poi il singolo ha effettivamente commesso. Applicando tali criteri al caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui l'omicidio di Famiano è nato per motivazioni contingenti e solo in prossimità dell'evento, non come parte di un disegno pianificato sin dall'ingresso nel clan. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La continuazione richiede un 'disegno criminoso' unitario già nella fase ideativa; non basta la reiterazione o l'abitualità delinquenziale né una generica previsione di reati-fine nell'ambito di un'associazione.
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017 (rv 270074)
Necessità, anche in sede esecutiva, di accertare concreti indicatori della continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione iniziale almeno nelle linee essenziali); non è sufficiente che i reati successivi siano determinazioni estemporanee.
Sez. I n. 12905 del 17.3.2010 (rv 246838)
Il disegno criminoso può essere ab origine anche di massima, purché i reati risultino previsti almeno in linea generale come mezzi per conseguire un unico fine; non è richiesta una progettazione dettagliata di ogni singolo reato.
Sez. I n. 6530 del 18.12.1998 (rv 212348)
Riconoscimento della continuazione fra associazione e reati-fine possibile solo nell'ipotesi in cui, fin dall'adesione/ costituzione, un soggetto abbia individuato specifici fatti di reato poi commessi.
Sez. I n. 12639 del 28.3.2006 (rv 234100)
Conferma che la continuazione tra reato associativo e reati-fine è ipotizzabile solo se i reati-fine erano già programmati al momento della costituzione dell'associazione.
Massime di principio
- Per applicare la continuazione ex art. 81 c.p. occorre provare una unità di ideazione sin dal momento iniziale: non basta la mera appartenenza a un sodalizio o la ripetizione di condotte delittuose.
- La programmazione iniziale può essere anche generale ma deve prevedere, almeno nelle linee essenziali, i reati poi commessi; la genericità del programma associativo non è sufficiente.
- Di regola non sussiste continuazione tra reato associativo e singoli reati-fine a meno che non emerga, dai fatti, che il singolo ha programmato specifici reati al momento della costituzione o adesione all'associazione.
- In sede di esecuzione come in cognizione, il giudice deve valutare indicatori concreti (omogeneità, contiguità temporale e spaziale, modalità, sistematicità) e la presenza di una deliberazione originaria; decisioni di merito su tali fatti risultano difficilmente riesaminabili in cassazione.
- La qualificazione della motivazione come 'contingente' e sopravvenuta (es. ritorsioni per passaggio a clan rivale) indebolisce l'ipotesi di un disegno criminoso unitario precedente e giustifica il rigetto della continuazione.
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