Cassazione Penale, Ordinanza n. 38139/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro pronunciata il 18 marzo 2025 ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a un episodio qualificato come furto aggravato di energia elettrica. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto, come unico profilo esplicito emergente dal testo, la mancanza della condizione di procedibilità della querela. La Corte rileva però che, nel contesto del concordato in appello, sono proponibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo; risultano invece inammissibili le doglianze concernenti motivi rinunciati, il mancato rilievo ex art. 129 c.p.p. e i vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Il ricorso viene quindi ritenuto fondato su una questione non deducibile in questa sede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che le doglianze proposte non rientravano tra quelle consentite avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. In particolare, la censura sulla mancanza di querela è stata considerata non deducibile, poiché il concordato in appello comporta effetti preclusivi anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, con formazione del giudicato sui punti oggetto dell'accordo. Ai ricorrenti sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; le ulteriori doglianze sono precluse.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., salvo il caso di prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di appello.
Consente la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi senza formalità nel caso deciso.
La decisione richiama la disciplina del concordato in appello e i suoi effetti preclusivi.
Massime di principio
- Avverso la sentenza pronunciata in appello su concordato ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili in cassazione solo censure concernenti la genesi dell'accordo, il consenso del pubblico ministero e la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Il concordato in appello determina una preclusione ampia, assimilabile alla rinuncia all'impugnazione, con formazione del giudicato sui punti oggetto dell'accordo e conseguente inammissibilità delle questioni già coperte dal patto.
- Non sono deducibili in cassazione, contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., i motivi rinunciati, le doglianze sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione.
- La mancanza della querela, se non incide sulla legalità della sentenza nei limiti consentiti dalla disciplina del concordato in appello, non costituisce motivo ammissibile di ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
Come è indicizzato
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