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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36727/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per un unico motivo denunciando la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p.: si censura che le dichiarazioni etero-accusatorie rese dal coimputato Ferrari non sarebbero state adeguatamente riscontrate da ulteriori elementi probatori, con conseguente mancata verifica della loro attendibilità. La difesa chiede che questo vizio sia valutato ai fini dell'accoglimento del ricorso.

La decisione

Il giudice della Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura prospettata costituisca una lamentela su presunte regole di valutazione della prova (art. 192 c.p.p. e art. 533 c.p.p.) non deducibile come violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. c) c.p.p., perché tale inosservanza non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Non è stato ritenuto neppure che si tratti di un errore in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., giacché questa lett. riguarda solo l'errata applicazione della norma sostanziale. Inoltre le doglianze sono state considerate una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito e prive di specifica indicazione di travisamento degli elementi probatori. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). Si segnala una discrepanza formale nella sentenza impugnata: il testo di merito fa riferimento a "Pellegrini Marco" quale condannato per bancarotta fraudolenta documentale, mentre il ricorrente indicato nel ricorso è Pellegrini Luca.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sulle modalità di valutazione delle dichiarazioni e dichiarazioni etero-accusatorie: la Corte ha ritenuto che l'asserita inosservanza costituisca materia di valutazione probatoria e non una violazione di legge deducibile in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamata come regola di giudizio nel processo penale; la Corte osserva che eventuali irregolarità nella valutazione secondo tale regola non sono automaticamente deducibili in Cassazione come vizio di legge formale.

  • art. 606 c.p.p., lett. c)

    Stabilisce i motivi di ricorso per violazione di norme processuali a pena di nullità o inutilizzabilità: la Corte ha ritenuto che la doglianza basata su valutazione della prova non rientri in questa ipotesi e quindi sia inammissibile.

  • art. 606 c.p.p., lett. b)

    Riguarda l'errore in iudicando in iure (errata applicazione della legge sostanziale). La Corte ha precisato che non può essere utilizzata per aggirare i limiti alla deducibilità delle violazioni processuali.

  • art. 616 c.p.p.

    Predispone la condanna alle spese e la possibilità di altre sanzioni pecuniarie; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e, ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Le censure che riguardano la valutazione della prova e la credibilità di dichiarazioni etero-accusatorie vanno prospettate in modo da configurare un vizio processuale previsto a pena di nullità o inutilizzabilità, altrimenti sono inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c).
  • Non è possibile trasformare una richiesta di riconsiderazione o diversa valutazione del materiale probatorio in un motivo di diritto deducibile in Cassazione: occorre individuare e dimostrare specifici travisamenti degli elementi probatori o violazioni di norme che comportino invalidità processuali.
  • L'art. 606, lett. b) non può essere usato per aggirare i limiti posti dalla lett. c): solo errori nell'applicazione della legge sostanziale rientrano nell'errore in iudicando in iure.
  • Chi propone ricorso infondato o meramente riespositivo rischia la condanna alle spese e sanzioni (es. Cassa delle Ammende) se la Corte ravvisa profili di colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità.
  • In impugnazioni basate su dichiarazioni di coimputati, è strategico indicare elementi oggettivi e specifici di travisamento o mancanza di riscontro probatorio, evitando generiche contestazioni sulla valutazione della credibilità.

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