Cassazione Penale, Sentenza n. 25401/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
La vicenda riguarda una trasferta di tifosi da Cagliari verso Sassari/Sorso in occasione di una partita amichevole del 25 marzo 2017. Secondo l'impostazione accusatoria, il gruppo, dopo il viaggio in pullman, deviò verso la stazione di Sassari, si mosse compatto e travisato, brandendo aste, bastoni e altri oggetti atti ad offendere e utilizzando artifici pirotecnici; nel percorso si verificavano danneggiamenti di beni e aggressioni a passanti, con lesioni a due persone, oltre a un episodio di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale contestato a uno degli imputati. La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, confermava la responsabilità per danneggiamento, lesioni e per il reato previsto dall'art. 6-ter l. n. 401/1989, escludendo invece il delitto più grave di devastazione e saccheggio e dichiarando non doversi procedere per un capo di danneggiamento per difetto di querela. I ricorsi deducevano, in sintesi: travisamento della prova e vizio di motivazione per l'affermazione di una responsabilità concorsuale "di gruppo" senza individuazione di specifici apporti individuali; insussistenza del concorso di persone e del dolo del concorrente, con richiamo alla connivenza non punibile; mancato accertamento di un contributo causale o morale di ciascun imputato; difetto di motivazione sul ruolo attribuito ad alcuni ricorrenti (tra cui un presunto organizzatore della trasferta); errata valorizzazione di video, relazioni di polizia e sommarie informazioni; nonché mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, ritenuto tardivo dalla Corte territoriale. Per una parte dei ricorrenti, inoltre, la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, mentre per altri ha respinto nel merito i ricorsi ritenendo corretto l'impianto probatorio e giuridico sulla partecipazione concorsuale e sulla disciplina dell'attenuante del risarcimento in rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinti per prescrizione i reati nei confronti di numerosi ricorrenti e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tali posizioni; nei confronti di uno degli imputati ha annullato senza rinvio solo per i reati prescritti, rendendo irrevocabile l'accertamento di responsabilità per i capi non impugnati e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello per la rideterminazione della pena; per gli altri ricorrenti ha rigettato i ricorsi, confermando la responsabilità e condannando al pagamento delle spese processuali. In particolare, la Corte ha escluso che vi fosse una responsabilità collettiva indeterminata, ritenendo invece provata la partecipazione concorsuale sulla base della presenza nel medesimo contesto spazio-temporale, del corteo compatto, del travisamento, del possesso di armi improprie e della funzione di protezione/rafforzamento svolta dal gruppo nelle aggressioni e nei danneggiamenti; ha inoltre confermato il diniego dell'attenuante del risarcimento, perché il pagamento era intervenuto dopo l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato.
Norme richiamate
La partecipazione concorsuale può essere integrata anche da un contributo atipico, purché sia accertato un apporto causalmente efficiente e consapevole alla realizzazione del fatto collettivo.
La mera allegazione di un contributo minimo o marginale non è sufficiente se la censura si risolve nella richiesta di rivalutazione del merito; nel caso esaminato la doglianza è stata ritenuta infondata o comunque assorbita dall'accertata partecipazione attiva al fatto collettivo.
Quando il ricorso non è inammissibile, la Corte può rilevare d'ufficio la causa di non punibilità per prescrizione, se maturata e se non occorrono accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità.
Il termine massimo di prescrizione deve essere calcolato tenendo conto della recidiva contestata e concretamente applicata; ove la recidiva non sia stata applicata, non incide sul calcolo del termine.
art. 62, comma primo, n. 6 c.p.
Nel giudizio abbreviato la riparazione del danno, per rilevare come circostanza attenuante, deve intervenire prima dell'ordinanza di ammissione al rito e non può essere spostata fino alla discussione.
La condanna richiede prova oltre ogni ragionevole dubbio; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale standard fosse soddisfatto dalla documentazione video-fotografica, dalle relazioni di polizia e dalle dichiarazioni testimoniali.
La prova è stata valutata in modo unitario e non atomistico, ponendo in reciproca convergenza video, foto, relazioni di servizio e sommarie informazioni.
Dichiarata l'estinzione per prescrizione di alcuni reati, resta irrevocabile l'accertamento di responsabilità per i capi non colpiti dall'annullamento.
art. 6-ter l. 13 dicembre 1989, n. 401
Integra il reato il possesso, in relazione alla manifestazione sportiva, di artifizi pirotecnici, bastoni, oggetti contundenti o altri strumenti atti ad offendere nei luoghi interessati al trasporto o alla sosta dei partecipanti.
Il danneggiamento è stato ritenuto integrato in concorso dai partecipanti al corteo violento che, nel medesimo contesto, avevano fornito supporto e copertura alle azioni materiali di alcuni componenti del gruppo.
Le lesioni sono state ritenute conseguenza prevedibile e inserita nel medesimo fatto collettivo violento, con responsabilità concorsuale dei partecipanti al corteo armato.
Per uno degli imputati è rimasta ferma la responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale, non investita dal ricorso e divenuta irrevocabile.
Per uno degli imputati è rimasta ferma la responsabilità per lesioni aggravate ai pubblici ufficiali, non investita dal ricorso e divenuta irrevocabile.
Massime di principio
- Nel concorso di persone, anche in contesti collettivi, non è necessario un previo accordo espresso: è sufficiente che la consapevolezza del contributo altrui o proprio si manifesti anche in forma unilaterale o mediante intesa istantanea, purché il giudice dia conto di un contributo concretamente riconoscibile e causalmente efficiente.
- La nozione di "fatto collettivo" consente di valorizzare la partecipazione al gruppo compatto, travisato e armato, quando tale condotta offra copertura, protezione e rafforzamento alle azioni materiali di alcuni partecipanti; non può però essere usata per affermare una responsabilità meramente di appartenenza o di presenza passiva.
- La connivenza non punibile si distingue dal concorso perché presuppone una condotta meramente passiva e priva di apporto causale o morale al reato; la sola permanenza nel gruppo, senza prova di un comportamento esteriore di rafforzamento o agevolazione, non basta in astratto, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto provato un apporto attivo e coordinato.
- Nei reati commessi in occasione di manifestazioni collettive, la prova della partecipazione concorsuale richiede l'accertamento della presenza del singolo nel contesto spazio-temporale in cui i fatti sono stati commessi e la valutazione unitaria di tutti gli elementi probatori disponibili, senza segmentazioni atomistiche.
- La responsabilità per i reati commessi nel corso di un'azione collettiva può essere desunta da indicatori convergenti quali travisamento, uso di armi improprie, cambi di destinazione, istruzioni coordinate e permanenza compatta nel corteo, se tali dati sono coerenti con la documentazione video-fotografica e le testimonianze oculari.
- L'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6 c.p. nel giudizio abbreviato richiede che la riparazione sia integralmente eseguita prima dell'ordinanza di ammissione al rito; non è sufficiente che la volontà riparatoria sia stata manifestata in precedenza o che il pagamento intervenga prima della discussione.
- In presenza di ricorsi non inammissibili, la Corte di cassazione deve verificare d'ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, ma solo nei limiti in cui non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità.
- Ai fini del calcolo della prescrizione, la recidiva rileva solo se contestata e concretamente applicata in sede di determinazione della pena; se è stata solo contestata ma non utilizzata, non incide sul termine massimo di prescrizione.
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