Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2296/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso di primo grado nell’ambito di una procedura di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese riunite in un RTI costituendo hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Veneto n. 897/2026, chiedendone incidentalmente la sospensione dell’efficacia. Dal testo dell’ordinanza non sono specificamente individuabili i motivi di ricorso dedotti in primo grado o in appello, né le censure rivolte agli atti della procedura di gara. Nel giudizio si è costituita l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti; la controinteressata Deon S.p.A. ha proposto ricorso incidentale, mentre Cimolai S.p.A. non si è costituita.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare e sulla base del sommario esame proprio di tale fase, ha ritenuto che l’appello non apparisse sorretto da sufficienti profili di fondatezza tali da farne ipotizzare un esito favorevole nel merito. Non è emersa con immediata evidenza la fondatezza delle questioni dedotte. Per tale ragione è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza del TAR Veneto. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare proposta in appello è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con valutazione sommaria della fondatezza dell’impugnazione e senza ravvisare elementi sufficienti per sospendere l’efficacia della sentenza appellata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando, all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, l’appello non presenti sufficienti profili di fondatezza tali da far ipotizzare un esito favorevole nel merito.
  • La mancanza di un’immediata evidenza della fondatezza delle questioni dedotte è sufficiente, nella fase cautelare, a escludere la concessione della sospensione della sentenza impugnata, senza anticipare la decisione definitiva sul merito dell’appello.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelareAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.