Cassazione Penale, Ordinanza n. 11919/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in violazione dell'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p., che richiede la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nel dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il condannato ha impugnato per cassazione l'ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza di Cagliari. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, senza sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Per tale ragione viene dichiarata la causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p. Non emergono dal testo i motivi di merito contro l'ordinanza impugnata, poiché la decisione si arresta alla verifica dell'ammissibilità formale del ricorso.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p.
"l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"
Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dal condannato; la sottoscrizione del difensore cassazionista è requisito imposto a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale della parte non è sufficiente.
- La violazione del requisito di sottoscrizione del ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità rilevabile de plano, senza esame dei motivi di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la determinazione equitativa del giudice.
Come è indicizzato
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