Cassazione Civile, Ordinanza n. 00809/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2008, poi parzialmente ridotto in autotutela nel 2014 dopo l'esame dei movimenti di un conto bancario ritenuti ingiustificati. La contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo in appello l'accoglimento del gravame. L'Ufficio ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973: secondo il ricorrente, la CTR aveva erroneamente ritenuto tardivo l'atto di autotutela del 2014, sul presupposto che fosse stato adottato oltre il termine decadenziale per l'accertamento relativo al 2008. L'Agenzia sosteneva che il potere di autotutela di riduzione della pretesa non è soggetto al medesimo termine decadenziale previsto per l'emissione dell'avviso originario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la CTR aveva erroneamente applicato l'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 a un atto di autotutela che si limitava a ridurre la pretesa originaria, qualificabile come revoca parziale e non come nuova pretesa tributaria soggetta a decadenza. In particolare, il limite temporale richiamato dalla CTR vale per l'integrazione o modificazione in aumento dell'accertamento, non per la mera riduzione in favore del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma primo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600"
il termine decadenziale per l'esercizio del potere di accertamento riguarda l'integrazione o modificazione in aumento della pretesa fiscale, non la mera riduzione in autotutela della pretesa originaria
d.l. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, comma 1, conv. in L. 30 novembre 1994, n. 656
riconosce il potere della pubblica amministrazione finanziaria di annullare o revocare in autotutela atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o se non impugnati
d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 1
ricomprende nel potere di autotutela anche la rinuncia all'imposizione illegittima o infondata in caso di autoaccertamento
Massime di principio
- Nel sistema dell'autotutela tributaria, la riduzione o revoca parziale di un avviso di accertamento non integra una nuova pretesa tributaria e non è soggetta, di per sé, al termine decadenziale previsto per l'emanazione dell'atto impositivo originario.
- Il limite temporale previsto per l'accertamento tributario opera per gli atti che aggravano o modificano in aumento la pretesa fiscale originaria; non si estende automaticamente agli atti con cui l'amministrazione riduce l'importo richiesto al contribuente.
- L'autotutela tributaria può essere esercitata anche mediante ritiro o correzione di precedenti atti dell'amministrazione, secondo la distinzione tra "controatto" e atto di "riforma", purché non si tratti di creare una nuova pretesa impositiva.
- Quando il giudice di merito applica alla riduzione in autotutela il termine decadenziale previsto per l'accertamento, incorre in errore di diritto se assimila impropriamente la revoca parziale a un nuovo avviso di accertamento.
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