Cassazione Penale, Ordinanza n. 25241/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo riferito al trattamento sanzionatorio, in particolare alla recidiva. La doglianza è stata ritenuta generica perché non confrontava in modo specifico la motivazione della decisione impugnata, che aveva valorizzato i numerosi precedenti penali, anche specifici, la loro epoca, la gravità dei fatti e la maggiore propensione a delinquere desunta in concreto. La censura, in sostanza, si risolveva nella richiesta di una diversa valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la doglianza sulla recidiva deve essere specifica e confrontarsi con gli elementi effettivamente valorizzati dal giudice di merito; una censura generica è inammissibile.
- La contestazione che miri soltanto a ottenere una diversa valutazione dei precedenti penali e della maggiore pericolosità dell'imputato non è proponibile in sede di legittimità, poiché attiene al merito.
- La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando il giudice valorizza i precedenti, anche specifici, la loro collocazione temporale, la gravità dei fatti e gli indici concreti di maggiore propensione a delinquere.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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