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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32056/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso. Rileva il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, litisconsorte processuale, nonostante l'ordine impartito con ordinanza interlocutoria. Da tale inerzia delle parti desume la causa estintiva del processo ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c., e dichiara estinto il giudizio, con spese a carico di chi le ha sostenute.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva accolto l'appello del contribuente e dichiarato la nullità di una cartella di pagamento per IVA, IRPEF e IRAP relative agli anni d'imposta 2005 e 2006, ritenendo irregolari e nulle le notificazioni degli avvisi di accertamento e della cartella eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Il contribuente aveva originariamente dedotto, oltre a vizi del contenuto della cartella, l'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici; l'Agenzia e l'agente della riscossione avevano resistito in primo e secondo grado. In sede di legittimità, però, la Corte rileva preliminarmente che il ricorso per cassazione era stato notificato solo al contribuente e non anche all'agente della riscossione, pur parte del giudizio e litisconsorte processuale necessario o quasi necessario. Nonostante una precedente ordinanza interlocutoria avesse disposto l'integrazione del contraddittorio, nessuna delle parti vi ha provveduto nel termine assegnato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    norma richiamata come modalità di notificazione degli avvisi di accertamento e della cartella, ritenuta dal giudice regionale non correttamente osservata; la Corte di cassazione non si pronuncia sul merito della ritualità della notifica

  • art. 307, terzo comma, c.p.c.

    la mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato, dopo l'ordine della Corte, è considerata indice di inattività delle parti e causa di estinzione del processo

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione promosso contro una cartella di pagamento, quando la controversia coinvolge anche l'agente della riscossione quale litisconsorte processuale, il ricorso deve essere notificato anche a quest'ultimo, altrimenti il contraddittorio resta incompleto.
  • Se la Corte dispone l'integrazione del contraddittorio e le parti non vi provvedono nel termine assegnato, l'inerzia processuale può determinare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c.
  • In presenza di una causa estintiva del processo per mancata integrazione del contraddittorio, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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