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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08194/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una truffa, deducendo un unico motivo di ricorso per vizi di motivazione in relazione alla prova della responsabilità penale. Sosteneva, in sostanza, che la motivazione di merito fosse erronea nell'attribuirle il ruolo di soggetto attivo: la difesa contestava la valorizzazione della titolarità dell'utenza telefonica usata nella trattativa, della titolarità del conto/Postepay Evolution su cui era stato effettuato il pagamento per l'acquisto di due motoseghe, nonché dell'inadempimento contrattuale e della menzogna quale forma di raggiro. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo una mera reiterazione delle doglianze già proposte in appello, privo di specificità, e comunque diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era non specifico e solo apparente perché riproponeva censure già disattese in appello senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha inoltre affermato che la doglianza mirava a ottenere una nuova lettura degli elementi fattuali e probatori, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La norma incriminatrice della truffa è richiamata solo per delimitare il reato oggetto di contestazione; la Corte non affronta il merito della sussistenza della fattispecie, ma giudica inammissibile la censura sulla motivazione relativa alla responsabilità.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Richiamata per ribadire che alla Corte di cassazione è preclusa una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già dedotte in appello e già confutate dal giudice di merito è inammissibile per difetto di specificità, se non contiene una critica argomentata alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto secondo criteri di apprezzamento alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito.
  • La valorizzazione, da parte del giudice di merito, di indici fattuali quali l'intestazione dell'utenza utilizzata nella trattativa, la titolarità del conto di pagamento e la modalità fraudolenta dell'operazione può integrare una motivazione logicamente sufficiente se non sia scalfita da censure specifiche e pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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