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Ordinanza

Ordinanza n. 5180/2026 - Napoli, Sezione 5

per la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 1545 del 25 febbraio 2025 del T.A.R.;

Giustizia amministrativa202405459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanzaaltro

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania n. 1545 del 25 febbraio 2025, della quale è stata chiesta la correzione di un errore materiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il privato ha depositato un’istanza per la correzione di un errore materiale asseritamente contenuto nella sentenza pronunciata sul ricorso n. 5459 del 2024. Il TAR ha rilevato che l’istanza non era stata previamente notificata all’altra parte, il Comune di Somma Vesuviana. La questione riguardava quindi il rispetto del contraddittorio nell’instaurazione del procedimento di correzione, non il merito dell’errore materiale dedotto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione, ritenendo necessaria la previa notificazione alla controparte prima del deposito. Secondo il Collegio, l’art. 86 c.p.a., nel prevedere che, in assenza del consenso di entrambe le parti, la correzione sia disposta con ordinanza in camera di consiglio, presuppone la previa instaurazione del contraddittorio. La mancata notificazione determina pertanto l’inammissibilità dell’istanza, salva la possibilità di riproporla. Non sono state liquidate spese per la fase processuale.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.a.

    La disciplina della correzione degli errori materiali presuppone, quando non vi sia il consenso di tutte le parti, la previa instaurazione del contraddittorio mediante notificazione dell’istanza alla controparte prima del deposito.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento dell’avviso dato a verbale in udienza in ordine alla questione dell’assenza di notificazione dell’istanza.

Massime di principio

  • L’istanza di correzione di errore materiale di una sentenza amministrativa deve essere notificata alla controparte prima del deposito; in mancanza, è inammissibile, salva la possibilità di riproporla nel rispetto del contraddittorio.
  • L’art. 86 c.p.a. deve essere interpretato nel senso che il procedimento camerale per la correzione dell’errore materiale, quando manca il consenso di tutte le parti, presuppone la previa instaurazione del contraddittorio mediante notificazione dell’istanza.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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