Cassazione Penale, Sentenza n. 43228/2024 del 27/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del sequestro probatorio della vettura della ricorrente, ritenuta tardiva. Questione centrale: individuazione del giorno da cui decorre il termine di dieci giorni per proporre istanza di riesame dopo che il sequestro era stato disposto dalla Polizia giudiziaria e successivamente convalidato dal Pubblico Ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale del riesame avesse errato nell'individuare il dies a quo. Il Tribunale di Gorizia aveva fatto decorrere il termine dal 30/11/2022 (data di notifica del verbale di sequestro) e aveva quindi dichiarato tardiva l'istanza presentata il 15/12/2022. La Cassazione ha invece stabilito che, ai sensi dell'art. 355 comma 3 cod. proc. pen., il termine di dieci giorni decorre dalla notifica del decreto di convalida (o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza della convalida e delle ragioni). Poiché il decreto di convalida era stato notificato il 05/12/2022, l'istanza del 15/12/2022 era tempestiva. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia - Sezione riesame.
Norme richiamate
«dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro»
Il termine di dieci giorni per impugnare la convalida del sequestro decorre dalla notifica del decreto di convalida o dalla data in cui l'interessato ha effettiva conoscenza della convalida e delle ragioni poste a fondamento della stessa; la semplice notifica al difensore non incide se non è quella del decreto; la conoscenza coincide con la conoscenza della convalida e delle motivazioni.
Richiamato quale norma di riferimento per la disciplina del riesame e per la funzione del Tribunale composto ai sensi degli artt. 309 e 324; la Corte ha rilevato un'applicazione errata congiunta degli artt. 324 e 355 da parte del Tribunale di merito.
art. 263 comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato dal Tribunale di Gorizia nella qualificazione dell'istanza come opposizione avverso provvedimento di diniego di restituzione; la Cassazione ha comunque precisato che la questione principale riguardava la decorrenza del termine per il riesame della convalida.
Citato in relazione alla composizione del Tribunale che ha deciso in sede di riesame; funzione normativa richiamata ma non centrale nella decisione sulla tempestività.
Massime di principio
- Quando il sequestro probatorio è disposto dalla Polizia giudiziaria e successivamente convalidato dal Pubblico Ministero, il termine di 10 giorni per proporre istanza di riesame decorre dalla notifica del decreto di convalida oppure dalla data in cui l'interessato ha effettivamente avuto conoscenza della convalida e delle sue ragioni.
- La semplice consegna del verbale di sequestro (o la conoscenza del sequestro prima della convalida) non fa automaticamente decorrere il termine per il riesame se la convalida è intervenuta successivamente e la relativa notifica è avvenuta in data diversa.
- La notifica al difensore non sostituisce automaticamente la notifica all'interessato ai fini della decorrenza del termine, salvo che sia la notifica del decreto di convalida stesso e venga dimostrata la effettiva conoscenza delle ragioni della convalida.
- In caso di dubbio sulla decorrenza dei termini processuali relativi al sequestro/convalida è opportuno proporre l'istanza di riesame tempestivamente e documentare le date di notifica e di conoscenza della convalida; eventuali ragioni procedurali di inammissibilità per tardività devono essere verificate alla luce dell'art. 355 comma 3.
- Se il giudice di merito dichiara l'inammissibilità per tardività occorre valutare in Cassazione la corretta interpretazione del dies a quo indicato dall'art. 355, potendo ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio se la decorrenza è stata individuata erroneamente.
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