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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8744/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma parziale della condanna per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) relativa a IVA e IRES per gli anni di imposta 2011-2013; dedotte specificamente: a) errore nel computo degli importi per l'anno 2013 (attribuzione errata di Euro 53.727,03 all'IRES invece che all'IVA, con conseguente sotto-soglia per l'IRES pari a Euro 17.380); b) insufficienza e vizi di motivazione degli accertamenti tributari basati su presunzioni e mancata indicazione di criteri per determinare la base imponibile e i costi deducibili; c) violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole in relazione al trattamento sanzionatorio; d) mancata concessione dei benefici (sospensione condizionale e non menzione).

La decisione

Parziale accoglimento del ricorso. La Corte Suprema ha ritenuto fondato il primo motivo relativo all'anno d'imposta 2013: l'importo di Euro 53.727,03 era stato erroneamente attribuito a IRES mentre l'evasione IRES effettiva era di Euro 17.380, importo inferiore alla soglia di rilevanza penale prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000. Perciò la condanna per l'omessa dichiarazione IRES 2013 è stata annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e la relativa pena è stata eliminata. Le restanti censure di merito sono state ritenute reiterative o non ammissibili in questa sede; la Corte ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio residuo. Le questioni relative alla concessione dei benefici di legge sono state ritenute assorbite.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Stabilisce la soglia di rilevanza penale per l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; se l'importo dell'imposta evasa è inferiore alla soglia prevista, il fatto non integra il reato.

  • art. 159 cod. pen.

    Norma processuale richiamata per la rinnovazione della notifica dell'avviso per l'udienza: disciplina la validità della notificazione e i suoi effetti procedurali.

  • Sez. 3, n. 35858 del 07/06/2011 (Feneri)

    Principio secondo cui l'accertamento penale dell'imposta evasa può essere 'non induttivo' e fondarsi sui soli ricavi aziendali quando manchino elementi che facciano ritenere l'esistenza di costi effettivi da portare in detrazione.

  • Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019 (Holz)

    Conferma che, in tema di reati tributari, i costi non contabilizzati vanno considerati solo se emergono allegazioni fattuali che ne permettano la certezza o il ragionevole dubbio circa l'esistenza.

Massime di principio

  • In caso di contestazioni fiscali penali, è cruciale verificare che gli importi attribuiti a IVA e IRES siano correttamente distinti: un errore di imputazione può far venir meno la rilevanza penale se l'imposta effettivamente evasa risulta sotto la soglia prevista dall'art. 5 d.lgs. 74/2000.
  • Per sostenere penalmente l'omessa dichiarazione non è sempre necessario un accertamento 'induttivo' basato su stime dei costi; tuttavia, se si pretende di escludere costi aziendali, l'accusa deve fornire elementi fattuali che giustifichino questa scelta.
  • Le doglianze che si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze di fatto sono, in Cassazione, spesso considerate reiterative e quindi inammissibili: la Corte di legittimità non riesamina i meriti della prova salvo vizi di diritto o di motivazione rilevanti.
  • Quando una parte della condanna viene annullata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio quella parte; le questioni residue (es. quantificazione della pena, benefici) possono essere rinviate al giudice di merito per ricalcolo.
  • In casi simili, è strategico verificare e contestare tempestivamente i calcoli riportati negli atti di accertamento e nelle sentenze di merito, chiedendo chiarezza sui criteri usati per determinare la base imponibile e producendo elementi sui costi effettivamente sostenuti.

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