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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19643/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale deduceva violazione dell'art. 99, comma 4, c.p. contestando l'erronea determinazione dell'aumento di pena per la recidiva reiterata infraquinquennale, lamentando che l'incremento applicato risultava inferiore al minimo di due terzi previsto per quella fattispecie.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, dalla motivazione della sentenza impugnata, il giudice di merito aveva ravvisato solo la recidiva reiterata e non la recidiva reiterata infraquinquennale, mancando ogni riferimento a precedenti condanne nel quinquennio; pertanto l'aumento della pena quantificato in misura pari alla metà della pena base è stato ritenuto correttamente calcolato. P.Q.M. il ricorso è rigettato. Decisione pronunciata l'8 aprile 2026, estensore Consigliere Debora Tripiccione.

Norme richiamate

  • art. 391-ter, comma terzo, c.p.

    Norma richiamata per la qualificazione del reato oggetto della condanna; la sentenza conferma che il fatto è stato valutato alla stregua di tale disposizione

  • art. 99 c.p.

    La Corte interpreta che l'aumento di pena dipende dalla specifica tipologia di recidiva accertata: la recidiva reiterata infraquinquennale comporta parametri di aumento diversi (più ampi) rispetto alla sola recidiva reiterata; in assenza di prova o di menzione di precedenti nel quinquennio il giudice può applicare l'aumento previsto per la recidiva reiterata (qui pari alla metà della pena base)

Massime di principio

  • In sede di impugnazione per vizio nella determinazione dell'aumento di pena per recidiva, è necessario verificare se il giudice ha espressamente dichiarato la recidiva "infraquinquennale"; senza tale dichiarazione l'errore dedotto rischia di essere infondato
  • La qualificazione della recidiva (reiterata vs. reiterata infraquinquennale) incide direttamente sulla misura dell'aumento: va sempre accertata la presenza di precedenti nel quinquennio per poter sostenere l'applicazione dell'aumento più grave
  • In caso di contestazione dell'entità dell'aumento di pena, il ricorso deve dimostrare che il giudice ha omesso o travisato elementi probatori rilevanti (es. precedenti entro cinque anni); la mera affermazione della parte che l'aumento sia insufficiente non è sufficiente
  • Per evitare contestazioni future è opportuno che il giudice di merito riporti esplicitamente, nella motivazione, i fatti e le fonti (precedenti sentenze/condanne) che giustificano la qualificazione della recidiva e la quantificazione dell'aumento

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