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Sentenza

Sentenza del 26/06/2024 n. 17684 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la prescrizione del credito per tassa automobilistica relativa al 2009, riferita al veicolo targato BP088YZ. L’avviso di accertamento era stato notificato il 24 dicembre 2012 ed era divenuto definitivo il 23 febbraio 2013, trascorsi 60 giorni senza impugnazione. La Regione ha proposto due motivi: con il primo ha contestato l’interpretazione dell’art. 5 del d.l. n. 953/1982, sostenendo che la prescrizione triennale si compie alla fine del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto; con il secondo ha sostenuto che, ai sensi degli artt. 2935 e 2945 c.c., il nuovo termine prescrizionale decorresse dalla definitività dell’accertamento, non dalla sua notifica, poiché prima dei 60 giorni il credito non era definitivamente esigibile e l’azione esecutiva non poteva essere esercitata. La Regione affermava che la cartella, notificata il 29 gennaio 2016 secondo la ricostruzione iniziale e indicata poi in motivazione come notificata il 16 gennaio 2016, era tempestiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Regione, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2604/04/2019, che aveva confermato la decisione di primo grado dichiarativa della prescrizione, e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che la prescrizione triennale del credito per tassa automobilistica decorre dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’avviso, quando questo diviene definitivo per mancata impugnazione, e che, dopo l’interruzione prodotta dall’accertamento, il nuovo termine decorre dalla definitività dell’atto senza essere automaticamente rinviato al 31 dicembre. Nel caso concreto il termine scadeva il 23 febbraio 2016: la cartella risultava notificata il 16 gennaio 2016 nella ricostruzione conclusiva della decisione e, pertanto, era tempestiva. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrapposti.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 51, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge n. 53/1983 e modificato dal d.l. n. 2/1986, convertito dalla legge n. 60/1986

    L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

    Per la tassa automobilistica il termine ordinario è triennale e, nella fase originaria di recupero, si compie con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto. La norma non impone però che, dopo un atto interruttivo, il nuovo termine scada necessariamente il 31 dicembre.

  • Art. 2935 c.c.

    Va ribadito che in favore di tale soluzione depone sicuramente il principio generale per il quale il decorso della prescrizione comincia solo allorquando il diritto possa essere fatto valere ( art. 2935 cod.civ.), non potendosi considerare la decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non sia ancora definitivo e non esigibile, perché non decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso di accertamento, all'esito del quale l'accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione.

    La prescrizione decorre soltanto dal momento in cui il diritto può essere concretamente fatto valere. Se l’avviso di accertamento è impugnabile e il credito non è ancora definitivo ed esigibile, il termine inizia quindi dal sessantesimo giorno successivo alla sua notificazione, in caso di mancata impugnazione.

  • Art. 2945 c.c.

    La norma è richiamata dalla ricorrente in relazione alla decorrenza del nuovo periodo prescrizionale dopo l’interruzione; la decisione non le attribuisce un’interpretazione autonoma, ma conclude che il nuovo termine decorre dalla definitività dell’accertamento e non dalla sua notificazione.

Massime di principio

  • Per i crediti tributari fondati su un avviso di accertamento impugnabile, la prescrizione non decorre durante il periodo in cui l’atto può ancora essere contestato e il credito non è definitivo: in caso di mancata impugnazione, il dies a quo coincide con la scadenza dei 60 giorni dalla notifica.
  • Un avviso di accertamento idoneo può interrompere la prescrizione; da quando l’accertamento diviene definitivo inizia il nuovo termine prescrizionale applicabile al tributo.
  • Il termine triennale previsto per la tassa automobilistica non va automaticamente computato fino al 31 dicembre quando si tratta del nuovo periodo successivo all’interruzione: in assenza di una specifica previsione, il termine va calcolato dalla data in cui il credito diviene definitivo ed esigibile.
  • Nel caso deciso, la cartella notificata prima della scadenza del triennio decorrente dalla definitività dell’accertamento è tempestiva; di conseguenza non può essere dichiarata prescritta la pretesa tributaria.

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