Cassazione Penale, Sentenza n. 15161/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il procuratore speciale di Leoni contestava che l'avviso di trattazione in camera di consiglio era stato notificato a un Avv. Giuseppe Villa iscritto al foro di Bergamo, e non all'Avv. Giuseppe Villa indicato come difensore di fiducia del ricorrente (iscritto al foro di Fermo). Si deduceva la violazione di norme processuali previste a pena di nullità (artt. 178, comma 3, 179, comma 1, c.p.p.), nonché la lesione del diritto di difesa e del giusto processo (art. 24 Cost., art. 6 § 3 CEDU), per effetto della mancata regolare notificazione dell'avviso di udienza davanti alla Corte di Cassazione (art. 610, comma 5, c.p.p.).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha qualificato il mezzo come ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625‑bis c.p.p., il cui termine perentorio decorre dalla data di deposito dell'ordinanza impugnata (depositata il 9 gennaio 2023) e scadeva l'8 luglio 2023; il ricorso proposto oltre tale termine è quindi tardivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione della inammissibilità.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto contro provvedimenti della Corte di Cassazione; la Corte interpreta che il termine per proporre il ricorso è perentorio e decorre dalla data di deposito del provvedimento impugnato
Regola la trattazione in camera di consiglio e l'avviso di fissazione: la notificazione dell'avviso è rilevante per la regolarità del contraddittorio dinanzi alla Cassazione
Usato per il calcolo del termine di presentazione del ricorso straordinario: la Corte ha operato il conteggio del termine secondo i criteri di tale disposizione
Consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende quando la inammissibilità del ricorso dipende da profili di colpa della parte; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000
art. 178, comma 3 e art. 179, comma 1 c.p.p.
Norme indicate dal ricorrente come norme di regolarità delle notificazioni e della rappresentanza difensiva; la censura mirava a farle valere come norme la cui inosservanza inciderebbe sulla nullità del procedimento, ma il rimedio è stato valutato nei termini di ammissibilità temporale
art. 24 Cost.
Richiamato come presidio del diritto di difesa: la censura sosteneva che la notifica al difensore omonimo avrebbe compromesso il diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per tardività
art. 6 § 3 CEDU
Richiamato per la garanzia del contraddittorio e dell'assistenza difensiva nel processo penale; la Corte non ha esaminato nel merito la violazione sostanziale perché ha dichiarato il ricorso tardivo
Massime di principio
- Un errore nella notifica dell'avviso di udienza alla Corte di Cassazione (per es. notificare a un omonimo iscritto a un altro foro) può essere inquadrato come "errore di fatto" suscettibile di ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p., specie se ha impedito il corretto instaurarsi del contraddittorio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto è soggetto a termine perentorio: il decorso inizia dalla data di deposito del provvedimento impugnato (non dalla conoscenza effettiva della decisione), pertanto la tempestività è cruciale
- Se il ricorso è tardivo, la Corte lo dichiara inammissibile senza entrare nel merito della presunta violazione sostanziale dei diritti (art. 24 Cost., art. 6 CEDU), con possibile condanna alle spese e sanzioni pecuniarie per colpa nella determinazione dell'inammissibilità (art. 616 c.p.p.)
- In situazioni analoghe è fondamentale conservare e produrre subito ogni documento comprovante la notifica (data, destinatario, contenuto) e agire tempestivamente non appena si conosce il deposito della decisione impugnata
- Quando si ritiene che la notifica sia andata a un omonimo e ciò abbia inciso sul diritto di difesa, va valutato se sussiste un concreto pregiudizio (mancata partecipazione al contraddittorio); in caso affermativo, proporre il ricorso straordinario entro il termine perentorio o, se possibile, impugnare con altri rimedi ordinari compatibili e tempestivi
- Le questioni procedurali che incidono sulla nullità formale del procedimento devono essere sollevate e insistite prontamente nei termini, perché la violazione sostanziale del diritto di difesa, se provata, può essere rilevante solo se il rimedio sia stato proposto nei termini previsti
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