Cassazione Penale, Ordinanza n. 25790/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È rimasta ferma la sentenza di appello che aveva rideterminato la pena e confermato le statuizioni civili.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado e ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena per il reato ascritto al capo E), confermando però le statuizioni civili. Con un unico motivo la difesa ha denunciato l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione complessiva della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure investivano profili non deducibili in sede di legittimità nel concordato in appello: sono ammissibili soltanto le doglianze sulla formazione della volontà di accedere al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; restano invece inammissibili le contestazioni su motivi rinunciati o su vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto nessuna di tali ipotesi ammissibili era stata dedotta.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per contestazioni sulla validità dell'accordo, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto alla richiesta concordata; non è invece consentito dedurre in cassazione censure sui motivi rinunciati o sulla mera determinazione della pena, salvo illegalità della sanzione.
mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Nel giudizio ex art. 599-bis non sono deducibili, come doglianza in cassazione, le censure sulla mancata considerazione delle cause di proscioglimento immediato se non nei limiti consentiti dalla struttura del concordato.
Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01
In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
Richiamo del principio di diritto secondo cui, nel concordato in appello, il sindacato di legittimità è circoscritto e non può investire censure incompatibili con l'accordo, salvo il caso di illegalità della pena.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è circoscritto a vizi che incidono sulla validità dell'accordo, sul consenso del pubblico ministero o sulla conformità della sentenza all'intesa raggiunta.
- Sono inammissibili le censure che investono motivi rinunciati o profili di merito relativi alla quantificazione della pena, se la sanzione resta nei limiti legali e non è illegale.
- La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, quando si risolva in una critica alla discrezionalità del giudice e non denunci illegalità della pena, non è deducibile in cassazione contro sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, se ricorre colpa nella causazione dell'inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25680/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25682/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25683/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25685/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25686/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25688/2025 del 14/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →