Cassazione Penale, Sentenza n. 32868/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'opposizione ex art. 667, comma 4 c.p.p. alla revoca del decreto penale di condanna per abolitio criminis. Il ricorrente propone due motivi: (1) violazione di legge per presunta errata applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e inosservanza dell'art. 8 del medesimo d.lgs., sostenendo che la depenalizzazione avrebbe dovuto trovare applicazione anche al suo caso nonostante il decreto penale sia divenuto irrevocabile; (2) violazione dell'art. 2, comma 2, c.p., sostenendo che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale utilizzata come aggravante era fondata su reati che sono poi stati depenalizzati e dunque la circostanza aggravante sarebbe divenuta irrilevante per effetto della depenalizzazione
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 8/2016, le ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva costituiscono fattispecie autonome e sono escluse dalla depenalizzazione; pertanto il reato di contrabbando aggravato dalla recidiva di cui al secondo comma dell'art. 296 d.P.R. n. 43/1973 mantiene la sua rilevanza penale anche se i reati presupposti sono stati successivamente trasformati in illeciti amministrativi. Di conseguenza la contestazione della recidiva resta giustificata e la revoca del decreto penale per abolitio criminis è stata respinta. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8
La depenalizzazione di cui al d.lgs. n. 8/2016 non si estende alle ipotesi aggravate che prevedono la pena detentiva: tali ipotesi sono considerate fattispecie autonome (art. 1, comma 2) e restano sottratte alla depenalizzazione; l'art. 5 (che disciplina la recidiva in caso di trasformazione del reato in illecito amministrativo) e l'art. 8 (sull'applicabilità a fatti anteriori) devono essere interpretati coerentemente con questa esclusione
Articolo 296 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico doganale - contrabbando)
La previsione del secondo comma, che aggravava il contrabbando in presenza di recidiva, comporta l'applicazione di pena detentiva; perciò, nella sua forma aggravata, il reato si configura come titolo autonomo di reato non soggetto alla depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 8/2016
Articolo 2, comma 2, codice penale
La regola generale sulla irrilevanza penale delle condotte non più previste come reato non opera a discapito delle fattispecie aggravate autonome: quando l'aggravante costituisce elemento della fattispecie che comporta pena detentiva, la depenalizzazione del fatto base non determina automaticamente l'inefficacia dell'aggravante
Articolo 5 del d.lgs. n. 8/2016
Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato
Stabilisce un coordinamento: anche se i reati base sono trasformati in illeciti amministrativi, la recidiva ai fini delle ipotesi aggravate escluse dalla depenalizzazione si intende come reiterazione dell'illecito depenalizzato, confermando che le ipotesi aggravate restano operative
Articolo 1, comma 11, d.lgs. n. 8/2016
"abolitio criminis è predicabile esclusivamente per le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda"
La depenalizzazione (abolitio criminis) riguarda soltanto le fattispecie punite con sanzioni pecuniarie e non quelle che prevedono pena detentiva; questo criterio delimita l'ambito di applicazione dell'abolitio
Massime di principio
- Se l'aggravante prevista dalla norma configura una fattispecie che comporta pena detentiva, quella fattispecie va considerata autonoma e non è soggetta alla depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 8/2016
- La depenalizzazione riguarda primariamente i reati puniti solo con sanzioni pecuniarie; bisogna verificare sempre se l'ipotesi concreta prevede pena detentiva per stabilire l'applicabilità della depenalizzazione
- La trasformazione del reato base in illecito amministrativo non cancella automaticamente la possibilità di far valere circostanze aggravanti che costituiscono elementi costitutivi di reati autonomi
- Nel valutare la rilevanza della recidiva dopo riforme depenalizzanti occorre distinguere tra recidiva intesa come circostanza aggravante ordinaria e la recidiva che forma parte integrante di una fattispecie aggravata autonoma; solo la prima può essere annacquata dall'abolitio quando priva di pena detentiva
- Per contestare efficacemente l'uso di precedenti depenalizzati come base di aggravanti, è necessario dimostrare che l'aggravante non costituisce elemento costitutivo autonomo della fattispecie e che la legge successiva ha reso del tutto irrilevante la rilevanza penale del fatto pregresso
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