Cassazione Penale, Sentenza n. 2716/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con provvedimento del 28/10/2024 (acquisito agli atti), sostituito la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari ritenuti sufficienti a salvaguardare le esigenze cautelari. Pertanto non si è entrare nel merito delle doglianze sulla motivazione originaria.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (da svolgersi presso l'abitazione dei genitori del ricorrente). La difesa denunciava vizi di motivazione (carenza grafica) e indicava fatti nuovi rilevanti a favore della sostituzione: l'imminente quarta paternità e le difficoltà della compagna, la disponibilità dei genitori ad accogliere il nucleo familiare per allontanarlo da ambienti delinquenziali e favorirne il reinserimento lavorativo.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Norma sostanziale incriminatrice in materia di stupefacenti: i reati per i quali è stata disposta la misura cautelare sono stati contestati ai sensi di questa disposizione (riguardante le sanzioni per il traffico di stupefacenti).
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Norma correlata in materia di stupefacenti richiamata nelle imputazioni provvisorie; indica circostanze aggravanti/participazione o fattispecie connesse rilevanti ai fini cautelari.
Principio processuale: sopravvenuta carenza di interesse
La Corte ha applicato il principio secondo cui il ricorso cautelare diventa inammissibile se, prima della decisione, sopravviene un atto che rende privo di efficacia l'interesse ad agire (qui: il GIP ha sostituito la misura con gli arresti domiciliari).
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso, sopravviene un provvedimento che soddisfa la richiesta del ricorrente, il giudice d'appello può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando si invocano "nuovi" fatti (es. situazione familiare, disponibilità di terzi a ospitare) per ottenere la sostituzione della custodia cautelare, è preferibile produrre tempestivamente prove documentali e richiedere al GIP una valutazione urgente, perché il provvedimento favorevole del GIP rende spesso vano l'appello.
- Le censure sulla motivazione di precedenti provvedimenti sono rilevanti solo se il ricorso conserva interesse: la mancanza di interesse sopravvenuta preclude l'esame del merito delle doglianze.
- In casi simili è prudente che la difesa informi il giudice appellante e, se il provvedimento favorevole è intervenuto, valuti il ritiro del ricorso per evitare spese e ulteriori oneri procedurali.
- La qualificazione dei reati (qui ex artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990) rimane centrale per la valutazione delle esigenze cautelari; circostanze personali e familiari possono essere decisive, ma devono essere comprovate e tempestive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2591/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2593/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2594/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2595/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2596/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2597/2025 del 22/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →