Cassazione Penale, Ordinanza n. 21639/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza impugnata di condanna e ponendo a carico del ricorrente le spese processuali nonché la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per evasione e falsa attestazione a un pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la difesa sosteneva, in sostanza, che la successiva ritrattazione della dichiarazione mendace avrebbe escluso o inciso sulla punibilità; la Corte ha invece richiamato il principio secondo cui il reato di cui all'art. 496 c.p. si consuma quando la falsa dichiarazione, resa su richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, perviene al destinatario, sicché la ritrattazione successiva è irrilevante. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Richiamato come uno dei reati per i quali era stata confermata la condanna di merito; il testo non specifica ulteriormente la fattispecie concreta oltre al riferimento normativo.
Il delitto si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione, resa su richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, perviene al destinatario; la ritrattazione successiva non incide sulla sussistenza del reato.
Massime di principio
- Il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale si perfeziona con la ricezione della dichiarazione mendace da parte del destinatario istituzionale, non essendo necessaria la produzione di ulteriori effetti.
- La successiva ritrattazione della dichiarazione falsa è irrilevante ai fini della sussistenza del reato, se la condotta tipica si è già consumata.
- Quando il motivo di ricorso si confronta con un orientamento giurisprudenziale consolidato e risulta manifestamente infondato, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste.
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