Cassazione Penale, Ordinanza n. 17047/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo, perché in contrasto con il dato normativo e con gli atti di causa. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo, come unico motivo, l'inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 178, lett. c), 179 e 185 c.p.p., per asserita violazione della corretta vocatio in iudicium. In sostanza sosteneva che la citazione a giudizio sarebbe stata irregolare. La Corte ha però rilevato che, dopo vani tentativi di notifica all'indirizzo eletto e a quello abitativo, il decreto di citazione era stato correttamente notificato al difensore dell'imputato, circostanza ritenuta sufficiente e non inficiata dal fatto che il difensore fosse fiduciario o d'ufficio.
Norme richiamate
La deduzione di nullità processuale è stata ritenuta infondata perché la notificazione del decreto di citazione al difensore, dopo i tentativi infruttuosi agli indirizzi dell'imputato, è stata considerata conforme alle regole sulla vocatio in iudicium.
La Corte esclude che nel caso vi sia una nullità rilevante per lesione delle regole di vocatio in iudicium.
La doglianza è stata respinta in quanto non è stata accertata alcuna invalidità processuale idonea a incidere sugli atti successivi.
Massime di principio
- La corretta vocatio in iudicium non risulta violata quando, esauriti senza esito i tentativi di notifica presso l'indirizzo eletto e quello abitativo dell'imputato, il decreto di citazione viene notificato al difensore.
- Ai fini della validità della notificazione al difensore è irrilevante, di per sé, che il difensore sia stato nominato fiduciariamente o d'ufficio, ove la notificazione sia comunque avvenuta secondo le forme previste.
- La censura per nullità processuale è manifestamente infondata quando si pone in contrasto con il dato normativo e con gli atti del giudizio, potendo ciò comportare l'inammissibilità del ricorso.
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