Cassazione Civile, Sentenza n. 20530/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rimborso IVA relativo al 1992: in primo grado la Commissione tributaria provinciale di Ravenna aveva accolto il ricorso di Edison contro il diniego del rimborso. In appello l'Agenzia delle entrate propose nuovi documenti e sollevò per la prima volta l'eccezione di prescrizione; la Commissione tributaria regionale (CTR) accolse l'appello dell'Agenzia, ritenendo che il rimborso fosse stato già effettuato mediante cessione di titoli di Stato e, comunque, che il credito fosse prescritto. Edison impugnò in Cassazione deducendo sette motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo del ricorso di Edison e ha dichiarato assorbiti gli altri. Primo motivo: la CTR ha fondato la decisione anche su documentazione prodotta tardivamente in appello, in violazione dell'art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992 (termine perentorio per la produzione di documenti). Quarto motivo: la CTR ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Agenzia solo in appello, mentre tale eccezione non poteva essere proposta per la prima volta in appello (art. 57 d.lgs. 546/1992), specie trattandosi di un credito IVA per il quale il contribuente aveva presentato tempestiva istanza di rimborso. Per questi vizi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale di secondo grado per nuovo esame; la Corte di Cassazione ha demandato a quella sede anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 32, comma 1
fino a venti giorni liberi prima dell'udienza
Il termine per la produzione di documenti in appello è perentorio: la produzione oltre il termine è decadenziale e il giudice deve rilevarla d'ufficio. Documenti prodotti tardivamente non possono essere utilizzati per fondare la decisione
Nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art.345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata ... entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto
La norma consente la produzione di nuovi documenti ma subordinandola al rispetto del termine perentorio di cui all'art. 32; quindi il potere di produrre non è illimitato
Richiamata per indicare che le regole del giudizio di primo grado si applicano in quanto compatibili anche al giudizio d'appello; contribuisce alla necessità di rispettare le formalità e i termini processuali
d.lgs. 546/1992, art. 57, comma 2
Impedisce che eccezioni e deduzioni non proposte in primo grado (come la prescrizione del credito IVA, se il contribuente aveva presentato istanza di rimborso) siano sollevate per la prima volta in appello o in Cassazione; tali eccezioni non sono rilevabili d'ufficio
Riferimento al principio sulla prova: la valutazione delle presunzioni e della prova spetta al giudice di merito; la Corte di Cassazione ha ritenuto però che non si potesse fondare la decisione su documenti prodotti oltre i termini
Richiamato nella motivazione per distinguere i limiti della produzione documentale nel processo civile da quelli nel processo tributario, ove l'art. 58 consente margini ma subordinati al termine di cui all'art. 32
Massime di principio
- In materia tributaria la produzione di documenti in appello è ammessa ma va effettuata entro il termine perentorio previsto dall'art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992 (venti giorni liberi prima dell'udienza): documenti prodotti oltre quel termine non possono fondare la decisione e il giudice deve rilevarne l'inammissibilità.
- L'eccezione di prescrizione non rilevabile d'ufficio (in particolare per crediti IVA per i quali il contribuente ha presentato istanza di rimborso) non può essere sollevata per la prima volta in appello: l'Amministrazione deve proporla nel primo grado, altrimenti è preclusa in sede di appello e in Cassazione.
- Se l'Amministrazione afferma che un rimborso è già stato effettuato (es. tramite cessione di titoli di Stato) deve provare tale circostanza già nel primo grado con documentazione valida e tempestiva, perché la produzione tardiva non può essere utilizzata per capovolgere il giudizio.
- Quando il giudice di merito decide basandosi su documenti prodotti tardivamente o su eccezioni non tempestive, la decisione è vulnerabile in Cassazione per violazione delle regole processuali sostanziali e formali, con alta probabilità di cassazione e rinvio.
- In contenziosi simili è consigliabile predisporre e depositare tutta la documentazione probatoria già in primo grado e proporre tutte le eccezioni processuali utili immediatamente, per evitare preclusioni nelle fasi successive.
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