Cassazione Civile, Sentenza n. 20475/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva citato in giudizio la società per diffamazione a mezzo stampa per articoli ritenuti lesivi dell'onore e della reputazione; introdusse la causa senza difensore opponendosi sul presupposto di potervi procedere ai sensi dell'art. 86 c.p.c.. Il Tribunale di Gela rigettò la domanda perché il valore della causa era indeterminabile e quindi eccedente i limiti dello ius postulandi del praticante (art. 7 legge 479/1999). La Corte d'appello confermò il rigetto rilevando il difetto di ius postulandi non sanato. In Cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: (i) violazione di vari artt. del c.p.c. con tesi che il difetto di ius postulandi non comporterebbe nullità; (ii) applicabilità dell'art. 182 c.p.c. per sanare l'irregolarità; (iii) nullità per violazione dell'art. 127 c.p.c.; (iv) contestazione della liquidazione delle spese in base al d.m. 127/2004 rispetto al d.m. 55/2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per motivi di inammissibilità o infondatezza: ha confermato che il difetto di ius postulandi integra vizio rilevabile ex art. 83 c.p.c.; ha ritenuto inapplicabile l'art. 182 c.p.c. al giudizio iniziato nel 2007 (la norma si applica ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009); ha dichiarato inammissibili per carenza di specifica e intelligibile censura i motivi relativi all'art. 127 c.p.c. e alla condanna alle spese; ha altresì ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui gli onorari vanno liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'attività professionale si è esaurita (quindi applicazione dei parametri pertinenti). Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di causa di legittimità (euro 5.600 oltre oneri) e ha disposto l'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come presupposto per procedere senza difensore; la Corte non ha ritenuto che consentisse la prosecuzione nel caso concreto, stante i limiti dello ius postulandi per i praticanti
art. 7 legge 479/1999
Fissa i limiti dello ius postulandi per i praticanti: la causa, ritenuta dal Tribunale di valore indeterminabile, eccedeva tali limiti, giustificando il rigetto
art. 83 c.p.c.
La Corte ricorda che il difetto di ius postulandi integra una causa di nullità o vizio rilevabile ai sensi di questa norma; pertanto l'assenza del difensore abilitato è rilevante
artt. 156, 159, 164 c.p.c.
Richiamati nel primo motivo dalla ricorrente; la Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure per mancata esposizione chiara e per mancanza di rilevanza concreta rispetto al vizio di ius postulandi
art. 366 n. 4 c.p.c.
Usato per dichiarare inammissibile parte del ricorso per totale carenza di una chiara e intelligibile censura avverso la sentenza impugnata
art. 182 c.p.c.
La Corte di merito aveva correttamente ritenuto che la disposizione sanatoria invocata si applica soltanto ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009; il ricorso non ha confutato questo profilo
art. 127 c.p.c.
Il motivo che richiamava tale norma è risultato privo di una ragionata e specifica censura; quindi inammissibile
d.m. 127/2004
Richiamato rispetto alla tariffa per la liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto la doglianza non sufficientemente motivata e ha applicato il principio di successione delle tariffe
d.m. 55/2014
Applicato per la quantificazione delle spese di giudizio in relazione al momento in cui l'attività difensiva si è conclusa; la Corte ha ribadito il criterio consolidato di liquidare gli onorari secondo la tariffa in vigore al momento del compimento dell'attività
art. 385 comma 1 c.p.c.
Norma richiamata per porre le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (e comma 1-bis)
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale corresponsione di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente ove dovuto
Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 11994 del 26/11/1998
Richiamata come principio consolidato: in caso di successione di tariffe professionali, si applica la tariffa sotto la quale la prestazione si è esaurita per la liquidazione degli onorari
Massime di principio
- Il praticante procuratore può esercitare lo ius postulandi solo nei limiti stabiliti dalla legge (es. legge 479/1999); se la causa eccede tali limiti il relativo atto è affetto da vizio rilevante
- Il difetto di ius postulandi è un vizio rilevabile (art. 83 c.p.c.) e non si considera automaticamente sanato dalle successive vicende processuali a meno che non intervenga una specifica sanatoria normativa o un comportamento processuale idoneo
- Le disposizioni che prevedono meccanismi di sanatoria (es. art. 182 c.p.c.) si applicano secondo i limiti temporali indicati: verificare la data di instaurazione del giudizio per capire la rilevanza della norma
- Le censure in sede di impugnazione devono essere esposte in modo chiaro e logicamente comprensibile; la mancanza di una motivazione intellegibile comporta l'inammissibilità del motivo (art. 366 c.p.c.)
- Le spese processuali seguono il principio di soccombenza e la liquidazione degli onorari si effettua in base alla tariffa vigente al momento in cui l'attività professionale si è conclusa (criterio di successione delle tariffe)
- Prima di proporre ricorso è essenziale verificare la legittimazione a stare in giudizio senza difensore e, se dubbia, provvedere alla regolarizzazione o all'assistenza di un avvocato per evitare la declaratoria di nullità o l'inammissibilità
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