Cassazione Civile, Sentenza n. 20537/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva applicato, in favore della società contribuente, l'innalzamento del limite di compensabilità dei crediti IVA previsto dall'art. 9, comma 2, del d.l. 35/2013 (da €516.456,90 a €700.000), riducendo così la portata della sanzione per omesso versamento. L'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione delle norme sugli istituti sanzionatori e sul principio del favor rei (art. 3, comma 2, d.lgs. 472/1997; art. 13 d.lgs. 471/1997; art. 34 l. 388/2000 e connessi), sostenendo che non fosse corretta l'applicazione retroattiva del nuovo limite a processi in corso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'innalzamento del limite di compensazione dei crediti IVA disposto dall'art. 9, comma 2, d.l. 35/2013 ha natura di norma più favorevole ai fini sanzionatori e, pertanto, nei procedimenti ancora pendenti deve essere applicato in ossequio al principio del favor rei: la sanzione per omesso versamento va circoscritta agli importi eccedenti il nuovo tetto. Di conseguenza la sentenza della CTR è conforme a tale giurisprudenza e il ricorso è respinto. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 7.500 per onorari e euro 200 per spese vive, oltre accessori).
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.lgs. 472/1997
Principio del favor rei: nelle materie penali e amministrative sanzionatorie si applica la norma più favorevole al soggetto, anche se successiva al fatto; qui usato per applicare alle pendenze il nuovo limite di compensazione più favorevole
Disciplina la sanzione per mancato/omesso versamento; la Corte rileva che la misura della sanzione va valutata alla luce del nuovo limite di compensazione, riducendo la condotta sanzionabile agli importi eccedenti il tetto più elevato
Ha fissato originariamente il limite massimo di crediti e contributi compensabili; la norma è contestuale alla disciplina che limita la compensazione e la sua violazione è fonte di sanzione
Riferimento procedurale alla compensazione dei crediti d'imposta; menzionato nel contesto dell'effetto del limite posto all'uso del conto fiscale
art. 9, comma 2, d.l. 35/2013 (conv. in l. 64/2013)
Ha innalzato il limite di compensabilità del plafond IVA da €516.456,90 a €700.000; la Corte ha ritenuto tale innalzamento norma più favorevole, applicabile ai procedimenti in corso per limitare l'ambito delle sanzioni
Massime di principio
- Il principio del favor rei impone l'applicazione, anche nei procedimenti tributari pendenti, della norma successiva più favorevole al contribuente in materia sanzionatoria.
- L'innalzamento del limite di compensazione (splafonamento) si considera norma più favorevole e comporta che le sanzioni per omesso versamento siano calcolate solo sugli importi eccedenti il nuovo tetto.
- Se la compensazione effettuata rientra nel nuovo limite, non può essere sanzionata la totalità dell'operazione compensativa già contestata; eventuali sanzioni riguarderanno solo la parte che supera il nuovo limite.
- In situazioni analoghe è necessario verificare la decorrenza e l'entrata in vigore della norma favorevole e lo stato del processo: se il procedimento è ancora pendente la norma più favorevole si applica.
- Per evitare contestazioni future è opportuno che il contribuente documenti correttamente gli importi compensati e controlli periodicamente i limiti legali applicabili nel periodo d'imposta rilevante.
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