Cassazione Civile, Sentenza n. 20448/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa a una compravendita/permuta di un immobile a Siracusa (destinato contrattualmente ad uso ufficio) che risultò utilizzabile solo come deposito; l'acquirente (Anappo) chiese inizialmente la risoluzione ovvero la riduzione del prezzo e il risarcimento danni. In appello l'attore limitò la pretesa al conguaglio del prezzo e al risarcimento. L'U.I.C.I. si difese eccependo decadenza/prescrizione e chiedendo manleva dai danti causa; i terzi chiamati contestarono la domanda di manleva e invocarono prescrizione. In Cassazione l'U.I.C.I. impugnava questioni di prescrizione/decadenza, onere della prova, applicazione delle norme sul vizio della cosa venduta e ammissibilità di documenti prodotti in appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi proposti dall'U.I.C.I. (quello avverso la sentenza non definitiva n. 2077/2017 e quello avverso la sentenza definitiva n. 2255/2018), dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato delle eredi/Spagna. Confermata la responsabilità dell'U.I.C.I. e il diritto dell'acquirente al risarcimento (in sede di appello il danno era stato liquidato in euro 17.350,00), respinte le doglianze su prescrizione/decadenza, su omesso esame di fatti decisivi e sull'ammissione di documenti in appello. Condannata l'U.I.C.I. al pagamento delle spese di entrambi i gradi in favore di Anappo e al rimborso spese alle ricorrenti incidentali per il primo ricorso; liquidati gli importi a titolo di onorari e spese come indicato in dispositivo; dichiarata l'ammissibilità del versamento ulteriore del contributo unificato se dovuto
Norme richiamate
art. 2964 c.c.
richiamato con riferimento a questioni di decadenza/prescrizione; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche/inammissibili se non specificamente documentate
art. 2946 c.c.
norma sulla prescrizione ordinaria invocata dalle parti; la Corte ha ritenuto che l'U.I.C.I. non abbia specificato adeguatamente la diversa decorrenza invocata
art. 2944 c.c.
richiamata nel contesto delle eccezioni presuntive sulla prescrizione; la Corte ha valutato la tempestività delle doglianze processuali
art. 2936 c.c.
evocato insieme alle norme sulla prescrizione e decadenza; la Corte ha respinto le censure per mancata specificità
art. 1476 e ss. c.c.
richiamati dagli atti per la disciplina della vendita; la Corte ha ritenuto irrilevante l'invocazione generica senza puntuali argomentazioni
art. 1495 c.c.
norma sui termini di decadenza per la garanzia per vizi; la Corte ha ritenuto che l'art. 1489 potesse essere applicato analogicamente impedendo l'operatività dei brevi termini di decadenza prescritti dall'art.1495 nel caso concreto
art. 1497 c.c.
richiamato nel complesso delle norme sulla garanzia per vizi; la Corte ha valutato l'adeguatezza delle deduzioni in merito
art. 1218 c.c.
invocato in tema di onere probatorio e colpa; la Corte ha confermato che l'onere di provare l'assenza di colpa del venditore incombe su chi lo invoca e che U.I.C.I. non ha dimostrato di aver adempiuto all'onere di diligenza
art. 1489 c.c.
applicato analogicamente dalla Corte per affermare che, nella fattispecie, non operavano i brevi termini di decadenza previsto per i vizi dell'art.1495, con conseguente prevalenza del principio di affidamento dell'acquirente
art. 1480 c.c.
richiamato nella doglianza dell'U.I.C.I. su cosa gravata da oneri; la Corte lo ha ritenuto non applicabile alla fattispecie per le ragioni esposte sull'affidamento alle dichiarazioni del venditore
art. 1453 c.c.
in tema di risoluzione contrattuale: la Corte ha osservato che l'attore aveva poi rinunciato alla risoluzione e non aveva chiesto l'adempimento, quindi la censura è priva di rilievo
art. 1455 c.c.
richiamato nella stessa prospettazione sulla risoluzione e sugli effetti; la Corte non ha riconosciuto motivo valido
art. 2935 c.c.
sul dies a quo della prescrizione; la Corte ha ritenuto che, se si sostiene un'interruzione o diversa decorrenza, spettava all'U.I.C.I. dimostrarlo esplicitamente in giudizio
art. 1227 c.c.
invocato dall'U.I.C.I. come possibile responsabilità dell'acquirente per mancata diligenza; la Corte ha escluso la rilevanza perché l'acquirente poteva fare affidamento sulle dichiarazioni del venditore
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova: la Corte ha sottolineato che chi afferma fatti ha l'onere di provarli e l'U.I.C.I. non ha fornito prova adeguata dell'ignoranza del vizio
art. 360 c.p.c.
norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare le censure mosse dall'U.I.C.I.; la Corte ha dichiarato inammissibili alcune doglianze per genericità
art. 112 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale circa la nullità per omessa statuizione; la Corte ha assorbito l'incidentale per il rigetto del principale
art. 305 c.p.c.
evocato in riferimento all'eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo la morte del procuratore; la questione è stata assorbita
art. 345 c.p.c.
riguarda l'ammissione di nuovi documenti in appello: la Corte ha confermato che la produzione tardiva è ammissibile solo se tempestivamente richiesta in sede di costituzione in appello e che la istanza tardiva può essere dichiarata inammissibile
art. 91 c.p.c.
richiamato nella censura sulle spese: la Corte ha riaffermato i principi di responsabilità sulle spese tra le parti
art. 92 c.p.c.
utilizzato per motivare la disciplina sulle spese di soccombenza e la discrezionalità del giudice nel compensare; Corte ha confermato che la compensazione è esercizio di merito non censurabile in Cassazione salvo eccesso di potere
art. 378 c.p.c.
menzionato come norma che consente memorie e repliche depositate prima dell'udienza, depositi avvenuti dal P.G. e dalla difesa dell'U.I.C.I.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
riguarda il contributo unificato: la Corte ha previsto l'eventuale versamento aggiuntivo da parte dell'U.I.C.I. per i due ricorsi, se dovuto
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del venditore sulla destinazione o sulle qualità dell'immobile genera affidamento nell'acquirente: il venditore deve provare di non aver potuto conoscere il vizio per colpa non imputabile a sé; altrimenti è responsabile anche se il vincolo non risultava trascritto
- I brevi termini di decadenza e prescrizione per i vizi (art.1495 c.c.) possono essere esclusi o essere inapplicabili per effetto di una valutazione analogica dell'art.1489 c.c. quando rilevi la funzione di tutela dell'acquirente e l'affidamento sulle dichiarazioni del venditore
- In Cassazione le censure processuali devono essere specifiche: l'eccezione di prescrizione/decadenza o altri fatti decisivi vanno documentati e motivati puntualmente nel ricorso, altrimenti sono dichiarati inammissibili
- La produzione di nuovi documenti in grado di appello è fortemente limitata: tali documenti devono essere prodotti al momento della costituzione in appello salvo che la loro formazione sia successiva; istanze tardive possono essere dichiarate inammissibili
- L'onere della prova grava su chi afferma fatti rilevanti (art.2697 c.c.); chi invoca un impedimento alla decorrenza della prescrizione deve dimostrarlo tempestivamente e puntualmente
- La disciplina delle spese processuali: la soccombenza reciproca non si determina automaticamente per l'accoglimento parziale in misura ridotta di una domanda posta in unico capo; la compensazione resta un potere discrezionale del giudice di merito
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