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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20448/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa a una compravendita/permuta di un immobile a Siracusa (destinato contrattualmente ad uso ufficio) che risultò utilizzabile solo come deposito; l'acquirente (Anappo) chiese inizialmente la risoluzione ovvero la riduzione del prezzo e il risarcimento danni. In appello l'attore limitò la pretesa al conguaglio del prezzo e al risarcimento. L'U.I.C.I. si difese eccependo decadenza/prescrizione e chiedendo manleva dai danti causa; i terzi chiamati contestarono la domanda di manleva e invocarono prescrizione. In Cassazione l'U.I.C.I. impugnava questioni di prescrizione/decadenza, onere della prova, applicazione delle norme sul vizio della cosa venduta e ammissibilità di documenti prodotti in appello

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi proposti dall'U.I.C.I. (quello avverso la sentenza non definitiva n. 2077/2017 e quello avverso la sentenza definitiva n. 2255/2018), dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato delle eredi/Spagna. Confermata la responsabilità dell'U.I.C.I. e il diritto dell'acquirente al risarcimento (in sede di appello il danno era stato liquidato in euro 17.350,00), respinte le doglianze su prescrizione/decadenza, su omesso esame di fatti decisivi e sull'ammissione di documenti in appello. Condannata l'U.I.C.I. al pagamento delle spese di entrambi i gradi in favore di Anappo e al rimborso spese alle ricorrenti incidentali per il primo ricorso; liquidati gli importi a titolo di onorari e spese come indicato in dispositivo; dichiarata l'ammissibilità del versamento ulteriore del contributo unificato se dovuto

Norme richiamate

  • art. 2964 c.c.

    richiamato con riferimento a questioni di decadenza/prescrizione; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche/inammissibili se non specificamente documentate

  • art. 2946 c.c.

    norma sulla prescrizione ordinaria invocata dalle parti; la Corte ha ritenuto che l'U.I.C.I. non abbia specificato adeguatamente la diversa decorrenza invocata

  • art. 2944 c.c.

    richiamata nel contesto delle eccezioni presuntive sulla prescrizione; la Corte ha valutato la tempestività delle doglianze processuali

  • art. 2936 c.c.

    evocato insieme alle norme sulla prescrizione e decadenza; la Corte ha respinto le censure per mancata specificità

  • art. 1476 e ss. c.c.

    richiamati dagli atti per la disciplina della vendita; la Corte ha ritenuto irrilevante l'invocazione generica senza puntuali argomentazioni

  • art. 1495 c.c.

    norma sui termini di decadenza per la garanzia per vizi; la Corte ha ritenuto che l'art. 1489 potesse essere applicato analogicamente impedendo l'operatività dei brevi termini di decadenza prescritti dall'art.1495 nel caso concreto

  • art. 1497 c.c.

    richiamato nel complesso delle norme sulla garanzia per vizi; la Corte ha valutato l'adeguatezza delle deduzioni in merito

  • art. 1218 c.c.

    invocato in tema di onere probatorio e colpa; la Corte ha confermato che l'onere di provare l'assenza di colpa del venditore incombe su chi lo invoca e che U.I.C.I. non ha dimostrato di aver adempiuto all'onere di diligenza

  • art. 1489 c.c.

    applicato analogicamente dalla Corte per affermare che, nella fattispecie, non operavano i brevi termini di decadenza previsto per i vizi dell'art.1495, con conseguente prevalenza del principio di affidamento dell'acquirente

  • art. 1480 c.c.

    richiamato nella doglianza dell'U.I.C.I. su cosa gravata da oneri; la Corte lo ha ritenuto non applicabile alla fattispecie per le ragioni esposte sull'affidamento alle dichiarazioni del venditore

  • art. 1453 c.c.

    in tema di risoluzione contrattuale: la Corte ha osservato che l'attore aveva poi rinunciato alla risoluzione e non aveva chiesto l'adempimento, quindi la censura è priva di rilievo

  • art. 1455 c.c.

    richiamato nella stessa prospettazione sulla risoluzione e sugli effetti; la Corte non ha riconosciuto motivo valido

  • art. 2935 c.c.

    sul dies a quo della prescrizione; la Corte ha ritenuto che, se si sostiene un'interruzione o diversa decorrenza, spettava all'U.I.C.I. dimostrarlo esplicitamente in giudizio

  • art. 1227 c.c.

    invocato dall'U.I.C.I. come possibile responsabilità dell'acquirente per mancata diligenza; la Corte ha escluso la rilevanza perché l'acquirente poteva fare affidamento sulle dichiarazioni del venditore

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova: la Corte ha sottolineato che chi afferma fatti ha l'onere di provarli e l'U.I.C.I. non ha fornito prova adeguata dell'ignoranza del vizio

  • art. 360 c.p.c.

    norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare le censure mosse dall'U.I.C.I.; la Corte ha dichiarato inammissibili alcune doglianze per genericità

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale circa la nullità per omessa statuizione; la Corte ha assorbito l'incidentale per il rigetto del principale

  • art. 305 c.p.c.

    evocato in riferimento all'eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo la morte del procuratore; la questione è stata assorbita

  • art. 345 c.p.c.

    riguarda l'ammissione di nuovi documenti in appello: la Corte ha confermato che la produzione tardiva è ammissibile solo se tempestivamente richiesta in sede di costituzione in appello e che la istanza tardiva può essere dichiarata inammissibile

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nella censura sulle spese: la Corte ha riaffermato i principi di responsabilità sulle spese tra le parti

  • art. 92 c.p.c.

    utilizzato per motivare la disciplina sulle spese di soccombenza e la discrezionalità del giudice nel compensare; Corte ha confermato che la compensazione è esercizio di merito non censurabile in Cassazione salvo eccesso di potere

  • art. 378 c.p.c.

    menzionato come norma che consente memorie e repliche depositate prima dell'udienza, depositi avvenuti dal P.G. e dalla difesa dell'U.I.C.I.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    riguarda il contributo unificato: la Corte ha previsto l'eventuale versamento aggiuntivo da parte dell'U.I.C.I. per i due ricorsi, se dovuto

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa del venditore sulla destinazione o sulle qualità dell'immobile genera affidamento nell'acquirente: il venditore deve provare di non aver potuto conoscere il vizio per colpa non imputabile a sé; altrimenti è responsabile anche se il vincolo non risultava trascritto
  • I brevi termini di decadenza e prescrizione per i vizi (art.1495 c.c.) possono essere esclusi o essere inapplicabili per effetto di una valutazione analogica dell'art.1489 c.c. quando rilevi la funzione di tutela dell'acquirente e l'affidamento sulle dichiarazioni del venditore
  • In Cassazione le censure processuali devono essere specifiche: l'eccezione di prescrizione/decadenza o altri fatti decisivi vanno documentati e motivati puntualmente nel ricorso, altrimenti sono dichiarati inammissibili
  • La produzione di nuovi documenti in grado di appello è fortemente limitata: tali documenti devono essere prodotti al momento della costituzione in appello salvo che la loro formazione sia successiva; istanze tardive possono essere dichiarate inammissibili
  • L'onere della prova grava su chi afferma fatti rilevanti (art.2697 c.c.); chi invoca un impedimento alla decorrenza della prescrizione deve dimostrarlo tempestivamente e puntualmente
  • La disciplina delle spese processuali: la soccombenza reciproca non si determina automaticamente per l'accoglimento parziale in misura ridotta di una domanda posta in unico capo; la compensazione resta un potere discrezionale del giudice di merito

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