Cassazione Civile, Sentenza n. 20544/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso del costo delle fideiussioni prestate per ottenere il rimborso infrannuale dell'IVA relativo al primo trimestre 2010; l'Agenzia aveva negato il rimborso e la Commissione tributaria provinciale di Milano e, in appello, la Commissione tributaria regionale della Lombardia avevano respinto il ricorso, ritenendo inapplicabile l'art. 8, comma 4, legge 212/2000 e non fondato il richiamo alla disciplina unionale sul rimborso IVA
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione della contribuente, ha cassato la sentenza impugnata della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo (a favore di Mondelez). La Corte ha ritenuto che l'art. 8, comma 4, legge 212/2000 riconosce il diritto al rimborso del costo delle garanzie prestate per ottenere il rimborso IVA (anche infrannuale), interpretando l'espressione "ha dovuto richiedere" come riferimento alla necessità/onere della richiesta della garanzia in rapporto allo scopo perseguito. Ha inoltre richiamato il consolidato orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea secondo cui il sistema di rimborso nazionale non può esporre il soggetto passivo a rischio finanziario. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 8, comma 4, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
La disposizione riconosce il rimborso del costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere sospensione, rateizzazione o rimborso di tributi; l'espressione "ha dovuto richiedere" va intesa come riferimento alla necessità/onere della garanzia in rapporto allo scopo perseguito e non come presupposto di un obbligo normativo formale
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (cause C-387/16, C-254/16 Glencore Agriculture Hungary, C-107/10 Enel Maritsa Iztok 3)
Principio secondo cui gli Stati membri possono determinare le modalità di rimborso dell'eccedenza IVA purché il sistema non esponga il soggetto passivo a rischio finanziario; ciò giustifica un'interpretazione nazionale che preservi l'integrità patrimoniale del contribuente
Ordinanza della Cassazione, Sez. 5, n. 5508 del 28/02/2020
Precedente interno che afferma la portata generale del diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria in materia di IVA e l'indipendenza rispetto alla fisionomia della controversia tributaria
Massime di principio
- Il costo della fideiussione prestata dal contribuente per ottenere il rimborso (anche infrannuale) dell'IVA è rimborsabile ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 212/2000 quando la garanzia sia stata necessaria per conseguire il rimborso: "ha dovuto richiedere" va inteso come necessità/onere rispetto allo scopo perseguito
- La tutela prevista dall'art. 8, comma 4, mira a preservare l'integrità patrimoniale del contribuente e non dipende dalla tipologia della controversia tributaria: dunque il diritto al rimborso opera anche quando la garanzia non sia espressamente imposta da una norma formale, purché sia stata effettivamente richiesta per ottenere il rimborso
- Il diritto unionale (giurisprudenza della Corte di giustizia) limita la libertà degli Stati nella disciplina dei rimborsi IVA: gli Stati possono disciplinare le modalità ma non possono far correre al contribuente un rischio finanziario ingiustificato, principio che supporta l'obbligo di rimborsare i costi delle garanzie
- In situazioni analoghe conviene documentare chiaramente la necessità della fideiussione in relazione all'obiettivo (es. richiesta di rimborso infrannuale) e preservare la prova del nesso causale tra garanzia prestata e ottenimento del rimborso
- In caso di diniego amministrativo, il contribuente può impugnare la decisione; la giurisprudenza favorevole può portare alla condanna al rimborso anche senza ulteriori accertamenti di fatto quando la questione è di interpretazione normativa consolidata
- Le spese di lite, in casi di consolidato orientamento giurisprudenziale e contrapposizione interpretativa tra norme nazionali e diritto UE, possono essere compensate tra le parti
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