Cassazione Penale, Ordinanza n. 01464/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sul rilievo che, contro la sentenza di patteggiamento, non è consentita la deduzione del vizio di motivazione, essendo l'impugnabilità limitata ai soli casi di violazione di legge tassativamente indicati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato la pena in sede di patteggiamento. Dal testo emerge che il ricorso era comunque privo di motivi e, soprattutto, non era consentito in relazione alla tipologia della decisione impugnata, in quanto si deduceva un vizio di motivazione. La Corte rileva che, nel patteggiamento, l'impugnazione della sentenza applicativa della pena è ammessa solo per le tassative ipotesi di violazione di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., mentre il vizio di motivazione non è deducibile.
Norme richiamate
Limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste; non consente di dedurre il vizio di motivazione.
Richiamato in relazione alla disciplina dell'impugnazione della sentenza applicativa della pena.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi di violazione di legge espressamente consentiti dalla disciplina speciale.
- Il vizio di motivazione non è deducibile con ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, poiché l'oggetto del sindacato di legittimità è normativamente ristretto.
- Quando il ricorso è proposto contro una sentenza non impugnabile per il motivo dedotto, la Corte può dichiararlo inammissibile senza esame del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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