Sentenza del 14/09/2016 n. 18036 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000 e dell’art. 2, comma 3, della legge n. 350/2003. Sosteneva che l’agevolazione per l’acquisto di aree fabbricabili non spettasse se, alla data dell’atto di compravendita, non era ancora stata stipulata la convenzione di lottizzazione tra i proprietari e il Comune. L’avviso di liquidazione aveva richiesto le imposte suppletive di registro, ipotecarie e catastali, ritenendo indebitamente applicate le imposte ridotte.
La decisione
La Corte di cassazione, Sezione Quinta Civile, con decisione del 10 giugno 2016, depositata il 14 settembre 2016, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha confermato che la convenzione attuativa non deve necessariamente precedere l’atto di trasferimento: l’agevolazione può spettare anche se la convenzione o l’approvazione del piano intervengono successivamente, purché l’immobile sia inserito nel piano urbanistico pertinente e l’utilizzazione edificatoria avvenga entro il termine quinquennale, nel rispetto delle norme urbanistiche. Resta quindi confermata la decisione della CTR, che aveva respinto l’appello dell’Ufficio e mantenuto l’accoglimento del ricorso della contribuente pronunciato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio. Nulla sulle spese, poiché i resistenti non hanno svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, purchè sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria, in quanto tale disposizione sancisce che la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione dà diritto all'agevolazione, ma non che essa deve precedere l'atto di disposizione.
L’agevolazione per il trasferimento di aree inserite in un piano particolareggiato non è subordinata alla stipula della convenzione di lottizzazione prima della compravendita. È sufficiente che ricorrano i presupposti urbanistici richiesti e che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 3
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, purchè sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria, in quanto tale disposizione sancisce che la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione dà diritto all'agevolazione, ma non che essa deve precedere l'atto di disposizione.
La disposizione riconosce rilevanza alla sottoscrizione della convenzione di lottizzazione, ma non impone che questa sia anteriore all’atto di trasferimento. La convenzione o l’approvazione possono intervenire successivamente, purché siano rispettate le condizioni urbanistiche e il termine quinquennale per l’edificazione.
Massime di principio
- Per le agevolazioni tributarie collegate a piani particolareggiati o di lottizzazione, la mancata stipula della convenzione attuativa alla data del rogito non comporta automaticamente la perdita del beneficio.
- Occorre verificare che il terreno sia inserito nel piano urbanistico richiesto e che l’approvazione o la convenzione intervengano successivamente in modo idoneo; l’edificazione deve inoltre essere realizzata entro il termine quinquennale e nel rispetto della normativa urbanistica.
- La decisione non elimina gli altri requisiti previsti dalla disciplina agevolativa: esclude soltanto che la convenzione debba necessariamente precedere il trasferimento.
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