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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04141/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l’aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA per il triennio 2024/2027, lamentando che l’amministrazione avesse attribuito un punteggio inferiore a quello ritenuto dovuto, in particolare per il servizio civile svolto in un anno non coincidente con un rapporto di lavoro in essere. A suo avviso il DM n. 89 del 21.05.2024 e le tabelle di valutazione dei titoli erano illegittimi nella parte in cui valorizzavano meno il servizio militare e quello sostitutivo, compreso il servizio civile volontario, svolto fuori costanza di nomina rispetto a quello prestato in costanza di nomina. Il Tribunale di Roma aveva declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Brescia, ritenendo che la domanda fosse sostanzialmente diretta alla costituzione di un rapporto di lavoro e applicando il criterio del rapporto di lavoro virtuale. Con il regolamento di competenza il ricorrente ha contestato tale qualificazione, sostenendo che il petitum riguardasse soltanto l’attribuzione del corretto punteggio in graduatoria e non l’assunzione, con conseguente applicazione del criterio di competenza di cui all’art. 413, comma 7, c.p.c. e competenza del Tribunale di Roma.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto corretto l’inquadramento della domanda come controversia funzionalmente diretta alla costituzione del rapporto di lavoro pubblico, poiché l’aggiornamento della graduatoria ATA è un atto prodromico idoneo a incidere sull’instaurazione del rapporto presso l’ufficio scolastico territoriale competente. Di conseguenza, la competenza territoriale è stata confermata in capo al Tribunale di Brescia, quale giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio rispetto al quale la pretesa avrebbe prodotto effetti. La causa dovrà essere riassunta davanti a quel tribunale nei termini di legge. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa delle amministrazioni intimate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 413, comma 5, c.p.c.

    per i rapporti di lavoro pubblico il criterio di competenza territoriale si individua secondo il luogo della sede dell’ufficio al quale la pretesa, se accolta, sarebbe destinata a esplicare effetti; il criterio opera anche quando il rapporto non sia ancora costituito, in applicazione dell’equazione tra rapporto reale e rapporto virtuale.

  • art. 413, comma 7, c.p.c.

    non ritenuto applicabile nel caso concreto, perché la domanda non è stata qualificata come mera pretesa priva di riferimento a un ufficio di lavoro, ma come azione funzionalmente collegata alla futura instaurazione del rapporto.

  • DM n. 89 del 21.05.2024

    atto ministeriale impugnato in via incidentale quanto alla disciplina di valutazione dei titoli e al diverso punteggio attribuito al servizio militare e sostitutivo fuori costanza di nomina.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, anche nel regolamento di competenza, trattandosi di rimedio impugnatorio.

  • L. 24.12.2012 n. 228

    richiamata quale norma modificativa del d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato.

Massime di principio

  • La controversia relativa all’inserimento o all’aggiornamento di graduatorie finalizzate al conferimento di supplenze va assimilata, ai fini della competenza territoriale, a una domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro, perché la graduatoria è un atto prodromico che incide sull’instaurazione del rapporto.
  • In materia di lavoro pubblico, quando il rapporto non è ancora in essere, la competenza territoriale si determina con il criterio del rapporto di lavoro virtuale, cioè con riferimento al luogo in cui ha sede l’ufficio rispetto al quale la pretesa, se accolta, produrrà effetti.
  • Il fatto che la domanda sia formalmente limitata alla correzione del punteggio o della posizione in graduatoria non esclude la natura sostanzialmente preordinata all’assunzione se da quell’esito dipende la futura possibilità di conferimento di incarichi o supplenze.
  • Quando il ricorso per regolamento di competenza è rigettato, la competenza del giudice adito o dichiarato competente resta ferma e la causa deve essere riassunta davanti a quel giudice nei termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaGraduatorie di supplenza
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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