Cassazione Penale, Ordinanza n. 28117/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due soggetti, già amministratori di una società cooperativa poi fallita, hanno ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale; uno dei due era stato ritenuto responsabile anche del delitto di cagionamento doloso del dissesto per bancarotta fiscale. I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge sostanziale e processuale: hanno contestato la ricostruzione dei fatti in punto di effettivo ruolo societario, sostenendo che uno di essi avrebbe avuto una carica solo formale e per un tempo limitato, senza gestione operativa né controllo sulla contabilità, e che l'altro avrebbe assunto la carica quando la cooperativa era già priva di operatività, sede e contabilità ordinaria. Entrambi hanno inoltre richiamato il ruolo di un terzo soggetto che avrebbe gestito di fatto la società e la contabilità, deducendo la mancata considerazione della sua autonomia decisionale e della loro inconsapevolezza delle condotte contestate. Con il secondo motivo hanno censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando una pena determinata senza adeguata valutazione della reale partecipazione individuale e sostenendo che dovessero essere concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure di primo motivo mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, mentre la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici sul ruolo di amministratore di diritto e di fatto dei ricorrenti. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto le doglianze non consentite in cassazione e manifestamente infondate, ricordando che la determinazione della pena e il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto, la motivazione era sufficiente, sia per la maggiore gravità della condotta del primo imputato, sia per la pena base irrogata al secondo nel minimo edittale. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena
richiamato quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena
base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
richiamata Sezioni Unite sul limite del sindacato di legittimità, precluso alla rilettura dei fatti e delle prove
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, poiché tale attività compete in via esclusiva al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è immune da censura in cassazione quando dia conto, in modo logico e giuridicamente coerente, degli elementi ritenuti decisivi per affermare la responsabilità dell'imputato anche quale amministratore di diritto o di fatto.
- Le doglianze sulla pena e sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti sono inammissibili quando mirano a sostituire il prudente apprezzamento del giudice di merito, a meno che non manchi del tutto la motivazione o questa sia manifestamente illogica.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve attenersi ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e fornire una motivazione congrua, anche sintetica, purché rapportata agli elementi rilevanti del caso concreto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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