Cassazione Penale, Ordinanza n. 11654/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva riconosciuto la sua responsabilità per truffa aggravata. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p. (oggi comma 3), sostenendo, in sostanza, che la fattispecie non fosse integrata e che l'aggravante della minorata difesa non fosse stata correttamente applicata. La difesa contestava inoltre il presunto travisamento dei fatti, l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e l'asserita mancanza di elementi probatori idonei a sorreggere sia la qualificazione del fatto sia l'aggravante. La Corte rileva però che tali censure miravano a una rivalutazione del merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e senza rispettare i requisiti di specificità richiesti per il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo di specificità, perché riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello e, nella sostanza, sollecitava una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la Corte territoriale aveva dato conto in modo congruo e logico degli elementi posti a base della responsabilità e aveva correttamente applicato l'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p. (attuale comma 3). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
secondo comma, n. 2-bis (oggi terzo comma)
La Corte ritiene corretta l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa nel caso concreto, sulla base della motivazione della sentenza d'appello.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la mancata specificità delle censure comporta l'inammissibilità.
L'assenza dei requisiti di specificità dei motivi legittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p.
La disposizione è richiamata come base della contestata aggravante della minorata difesa; la Corte ne conferma l'applicazione nel caso esaminato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o una nuova ricostruzione dei fatti, se la doglianza si risolve in una contestazione del merito già esaminato dai giudici di appello.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo effettivo e specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già respinte o formulate in termini generici è inammissibile.
- L'aggravante della minorata difesa può ritenersi correttamente applicata quando la sentenza di merito offra una motivazione congrua e logica sugli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono.
- La contestazione dell'attendibilità della persona offesa e dell'esistenza della prova, se proposta senza specifico confronto con la motivazione di merito, non integra un valido motivo di ricorso per cassazione.
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