Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11654/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva riconosciuto la sua responsabilità per truffa aggravata. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p. (oggi comma 3), sostenendo, in sostanza, che la fattispecie non fosse integrata e che l'aggravante della minorata difesa non fosse stata correttamente applicata. La difesa contestava inoltre il presunto travisamento dei fatti, l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e l'asserita mancanza di elementi probatori idonei a sorreggere sia la qualificazione del fatto sia l'aggravante. La Corte rileva però che tali censure miravano a una rivalutazione del merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e senza rispettare i requisiti di specificità richiesti per il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo di specificità, perché riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello e, nella sostanza, sollecitava una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la Corte territoriale aveva dato conto in modo congruo e logico degli elementi posti a base della responsabilità e aveva correttamente applicato l'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p. (attuale comma 3). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    secondo comma, n. 2-bis (oggi terzo comma)

    La Corte ritiene corretta l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa nel caso concreto, sulla base della motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici; la mancata specificità delle censure comporta l'inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, c.p.p.

    L'assenza dei requisiti di specificità dei motivi legittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p.

    La disposizione è richiamata come base della contestata aggravante della minorata difesa; la Corte ne conferma l'applicazione nel caso esaminato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o una nuova ricostruzione dei fatti, se la doglianza si risolve in una contestazione del merito già esaminato dai giudici di appello.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo effettivo e specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già respinte o formulate in termini generici è inammissibile.
  • L'aggravante della minorata difesa può ritenersi correttamente applicata quando la sentenza di merito offra una motivazione congrua e logica sugli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono.
  • La contestazione dell'attendibilità della persona offesa e dell'esistenza della prova, se proposta senza specifico confronto con la motivazione di merito, non integra un valido motivo di ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.