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Sentenza

Sentenza n. 1270/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento: A. della determinazione n. -OMISSIS- – prot. interno n. -OMISSIS- del 6.8.2024, a firma del Direttore del Servizio di -OMISSIS-, nella parte in cui ha provveduto alla revoca totale del finanziamento - concesso alla Cooperativa Sociale -OMISSIS- con determinazione n. -OMISSIS- del 17.6.2024 - “in quanto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si configura come una fattispecie differente dalla giusta causa, la quale rappresenta l’unica deroga espressamente prevista dall’art. 5 dell’Avviso”; B. della nota Aspal prot. uscita n. -OMISSIS- dell’8.8.2024, avente ad oggetto la comunicazione di revoca totale del finanziamento, ricevuta il 22.8.2024; C. “ove occorra”, della nota prot. n. -OMISSIS- del 17.7.2024 (conosciuta soltanto per estremi), con la quale il Settore Giuridico amministrativo di Aspal ha “comunicato l’esito negativo del controllo sul requisito di “non aver effettuato, nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, licenziamenti di lavoratori a contratto a tempo indeterminato, per ragioni diverse dalla giusta causa” in conseguenza della verificata sussistenza di licenziamenti per giustificato motivo effettuati, nel periodo temporale preso a riferimento, dai seguenti soggetti … (…) … -OMISSIS- COOPERATIVA SOCIALE”; D. “sempre ove occorra”, della comunicazione (prot. uscita n. -OMISSIS- del 19.07.2024) di avvio del procedimento di revoca del finanziamento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990; E. dell’avviso pubblico “per la presentazione di progetti integrati di inserimento lavorativo e sociale per persone provenienti dal circuito penale – L.I.B.E.R.I.– Edizione 2”, nella parte in cui (art. 5 – Requisiti generali – pag. 10) prevede quale requisito generale di partecipazione, a pena di esclusione, di “non avere effettuato, nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per ragioni diverse dalla giusta causa”; F. di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o consequenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202400781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione del 6 agosto 2024 di revoca totale del finanziamento di 151.561,60 euro, connessa all’accertato mancato possesso di un requisito generale dell’avviso; impugnati anche gli atti presupposti e la clausola dell’avviso che richiedeva di non avere effettuato, nei dodici mesi antecedenti alla sua pubblicazione, licenziamenti per ragioni diverse dalla giusta causa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente erogatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa, ammessa a finanziamento per 151.561,60 euro nell’ambito dell’avviso per progetti di inserimento lavorativo e sociale destinati a persone provenienti dal circuito penale, ha impugnato la revoca totale adottata il 6 agosto 2024. Ha dedotto, anzitutto, la violazione degli artt. 71 e seguenti del d.P.R. 445/2000, carenza di motivazione e insussistenza di una falsa dichiarazione, sostenendo che l’omessa indicazione di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo derivava da un’interpretazione giuridica della clausola dell’avviso, non da una falsa rappresentazione di fatti; ha inoltre affermato che tale licenziamento è meno grave e sostanzialmente indipendente dalla volontà datoriale. Ha contestato la clausola dell’art. 5 dell’avviso per violazione del principio del favor partecipationis e degli obiettivi del Programma Regionale FSE+ Sardegna 2021-2027, assumendo che il requisito non fosse funzionale agli obiettivi del programma e ostacolasse la diffusione dei contributi. Ha dedotto che il requisito non era contemplato dalle Linee guida regionali e che la sua introduzione non era stata motivata. Infine, ha denunciato contraddittorietà dell’azione amministrativa, poiché il 6 agosto 2024 ASPAL aveva adottato una rettifica dell’avviso per la seconda finestra temporale eliminando proprio quel requisito. Erano stati impugnati anche la comunicazione di avvio della revoca e la comunicazione dell’esito negativo del controllo. La Regione Sardegna e la controinteressata non si sono costituite.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla censura sulla falsa dichiarazione, ha precisato che la revoca, letta congiuntamente nella motivazione e nel dispositivo, non si fondava in sostanza su una falsità in senso tecnico-penalistico: la dichiarazione della cooperativa esprimeva una valutazione e non un fatto. La ragione decisiva era invece il mancato possesso del requisito sostanziale previsto dall’art. 5 dell’avviso. Poiché la stessa ricorrente aveva ammesso di avere effettuato, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell’avviso, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, il requisito di non avere effettuato licenziamenti per ragioni diverse dalla giusta causa risultava insussistente. Il TAR ha distinto la giusta causa, riconducibile a un grave inadempimento o comportamento del lavoratore che fa venir meno il rapporto fiduciario, dal giustificato motivo oggettivo, legato a ragioni produttive, organizzative o al regolare funzionamento dell’attività, oppure alla sopravvenuta infermità permanente del dipendente; accertato il difetto del requisito, ASPAL doveva revocare il finanziamento. Ha respinto anche le censure contro la clausola dell’avviso: le Linee guida regionali non impedivano ad ASPAL di introdurre ulteriori requisiti generali né imponevano una motivazione specifica per ciascuno; la scelta rientrava nella discrezionalità amministrativa ed era sindacabile solo in presenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento, non riscontrati. Il favor partecipationis andava contemperato con le finalità del requisito, diretto a garantire l’affidabilità dei beneficiari e la coerenza tra interventi finanziati e obiettivi pubblici di incremento dell’occupazione stabile. Ha escluso anche la contraddittorietà rispetto alla rettifica dell’avviso per la seconda finestra: l’art. 15, comma 5, riservava all’Amministrazione la facoltà di revocare, modificare o annullare l’avviso con atto motivato, e l’esigenza di eliminare il requisito era emersa solo dopo la chiusura della prima finestra. Spese compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 5 dell’Avviso pubblico L.I.B.E.R.I. – Edizione 2

    È dunque pacifico anche il mancato possesso del requisito più volte citato di cui all’art. 5 dell’Avviso pubblico, ossia “non aver effettuato, nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, licenziamenti di lavoratori a contratto a tempo indeterminato, per ragioni diverse dalla giusta causa”.

    Il requisito esclude dal finanziamento gli operatori che, nei dodici mesi precedenti la pubblicazione dell’avviso, abbiano effettuato licenziamenti per ragioni diverse dalla giusta causa; il licenziamento per giustificato motivo oggettivo rientra tra questi.

  • art. 2119 c.c.

    Invero, la giusta causa di licenziamento (individuata dal legislatore in un fatto che “non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro”, ai sensi dell’art. 2119 c.c.) è integrata da un inadempimento contrattuale del lavoratore di rilevante gravità o da un grave comportamento del lavoratore, anche estraneo rispetto alla sfera del contratto, contrario alle norme dell’etica o del vivere civile, laddove tale condotta abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore.

    La giusta causa ricorre quando un grave inadempimento o comportamento del lavoratore, anche estraneo al rapporto contrattuale, renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto e faccia venir meno il vincolo fiduciario.

  • art. 15, comma 5, dell’Avviso pubblico L.I.B.E.R.I. – Edizione 2

    lo stesso art. 15 dell’Avviso pubblico, al comma quinto, prevede espressamente che “L’Amministrazione si riserva la facoltà in qualsiasi momento di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità o l’opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei proponenti”;

    La clausola consente all’Amministrazione di modificare l’avviso con atto motivato quando ne ravvisi necessità o opportunità; la modifica del requisito per la successiva finestra temporale non rende per ciò solo contraddittoria la revoca relativa alla prima.

  • art. 74 c.p.a.

    Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono nelle modalità redazionali semplificate di cui all’art. 74 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la redazione semplificata della sentenza che definisce il ricorso.

Massime di principio

  • Se un avviso pubblico subordina l’ammissione a un finanziamento all’assenza, nei dodici mesi precedenti, di licenziamenti per ragioni diverse dalla giusta causa, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo integra il mancato possesso del requisito, perché è fattispecie distinta dalla giusta causa.
  • Quando la revoca di un finanziamento è motivata con l’asserita falsità di una dichiarazione, il provvedimento va interpretato considerando congiuntamente dispositivo e motivazione; se la dichiarazione esprime una valutazione e non rappresenta un fatto, la revoca può comunque risultare legittima quando il suo fondamento sostanziale è l’accertato difetto di un requisito di ammissione.
  • Le amministrazioni che disciplinano procedure per l’erogazione di contributi possono introdurre requisiti generali ulteriori rispetto a quelli contenuti nelle linee guida, nell’esercizio della discrezionalità, senza una motivazione specifica per ciascun requisito, salvo che la scelta presenti macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento.
  • Il favor partecipationis deve essere contemperato con le finalità del requisito di accesso e con l’interesse pubblico a selezionare beneficiari affidabili e coerenti con gli obiettivi del finanziamento.
  • La modifica di un avviso per una finestra temporale successiva non rende automaticamente contraddittoria la precedente applicazione del requisito, quando l’avviso riserva all’amministrazione la facoltà di modificarlo con atto motivato e la nuova esigenza è emersa dopo la chiusura della prima finestra.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributi
RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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