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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35904/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 21 gennaio 2026 della Corte d'appello di Napoli, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. a seguito di concordato in appello. Ha censurato la motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare la quantificazione della pena. La Corte di cassazione rileva che la doglianza, oltre a essere generica, investe un motivo rinunciato nell'ambito del concordato.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso de plano: nel giudizio definito con concordato in appello non possono essere proposte in cassazione censure relative ai motivi rinunciati, compresa la quantificazione della pena concordata dalle parti, sulla quale la Corte d'appello aveva comunque specificamente argomentato a pagina 3 della sentenza. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Allorchè il processo sia definito con concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze, peraltro del tutto generiche, relative a motivi rinunciati come, nella specie, quello relativo alla quantificazione della pena che era stata stabilita dalle parti e sulla quale la Corte ha specificamente argomentato a pagina 3 della sentenza

    La definizione del processo mediante concordato in appello preclude la deduzione in cassazione delle doglianze relative ai motivi rinunciati, inclusa la censura sulla pena concordata; nel caso concreto la doglianza era inoltre generica.

Massime di principio

  • Nel processo definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione non può investire motivi ai quali la parte abbia rinunciato, compresa la quantificazione della pena concordata.
  • È inammissibile la censura in cassazione che, oltre a riguardare un motivo rinunciato nel concordato in appello, sia formulata in modo generico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

Testo integrale

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