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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13344/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello per nullità della citazione a giudizio in appello (mancata, irregolare o errata notifica del decreto di fissazione dell'udienza all'imputato; la notifica risultava eseguita su altro procedimento con diverso numero di registro), nonché per violazioni procedurali connesse alla mancata sospensione del processo in presenza di richiesta di remissione in termini (artt. 44, 45, 47, 48 c.p.p.) e per mancato rinnovamento dell'istruttoria a seguito di mutamento del giudice di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha accertato che non v'è prova che l'imputato sia stato correttamente citato per il procedimento deciso in appello (la notifica produceva riferimento a diverso numero di registro/procedimento), ha quindi dichiarato la nullità della sentenza impugnata e ha disposto il rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste per nuovo giudizio. Per effetto di ciò non è stato esaminato il merito degli altri motivi dedotti.

Norme richiamate

  • art. 404 cod. pen.

    Richiamato nella rubricazione delle imputazioni (sostituzione di persona). La sentenza impugnata aveva confermato l'accertamento della responsabilità penale rispetto a questa fattispecie; nel ricorso la questione principale non riguardava il merito di questa norma ma la regolarità del procedimento d'appello.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Aggravante applicata in relazione alla sostituzione di persona; richiamata nell'impianto accusatorio confermato in appello.

  • art. 81, comma finale (cpv.) cod. pen.

    Richiamato con riferimento al concorso di reati (truffa) nell'impianto accusatorio; citato a descrivere i capi 2,3,4, ma non determinante per la decisione sulla nullità procedurale esaminata in Cassazione.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa alla truffa, parte delle imputazioni confermate in motivazione dalla Corte territoriale; la Cassazione non ha riesaminato il merito delle condanne sostanziali dopo aver annullato per nullità procedurale.

  • art. 48 cod. proc. pen.

    Norma sulla sospensione del procedimento in pendenza di istanze di remissione in termini: la difesa aveva eccepito la violazione della sospensione; la Corte di Cassazione ha però ritenuto assorbente la questione della nullità della citazione e non ha esaminato nel merito la violazione dell'art. 48.

  • artt. 44, 45, 46 comma 3, 47 cod. proc. pen.

    Richiamate nella ricostruzione difensiva relativa alla remissione in termini e alla necessaria trasmissione/valutazione da parte della Corte di Cassazione (art. 46, co. 3). La Cassazione ha rilevato l'esistenza della dedotta vicenda ma, essendo stata dichiarata la nullità della citazione, non ha proceduto all'esame di merito di tali profili.

Massime di principio

  • La regolarità della citazione dell'imputato per il giudizio di appello è essenziale: una notifica inesatta (es. riferita a diverso numero di registro/procedimento) può determinare la nullità della sentenza d'appello e il rinvio per nuovo giudizio.
  • La prova della corretta notifica grava sugli atti del procedimento: la mera affermazione in motivazione che la citazione è stata eseguita non è sufficiente se dagli atti emerge che l'atto notificato riguarda un altro procedimento.
  • Le eccezioni relative alla nullità della citazione devono essere sollevate tempestivamente in sede d'appello; se riconosciute dalla Cassazione portano all'annullamento e al rinvio, assorbendo spesso altri motivi di doglianza.
  • In presenza di istanze di remissione in termini e del correlato meccanismo di sospensione (art. 48 c.p.p.), il mancato rispetto delle norme di sospensione può integrare profili di nullità o vizio procedurale, ma il loro esame può rimanere assorbito se emerge una nullità più grave (es. citazione inesatta).
  • Il mutamento del giudice e la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria possono giustificare la ripetizione di atti processuali se la difesa formula richiesta motivata: l'assenza di puntuale verbalizzazione e motivazione sul rifiuto può costituire motivo di impugnazione.
  • Per evitare problemi di notifica è fondamentale che l'imputato nomini tempestivamente un difensore di fiducia o elegga domiciliazione e che il difensore accetti esplicitamente di essere domiciliatario; in caso di più rinunce vanno adottate cautele per assicurare regolari comunicazioni.

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