Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19284/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2011, emesso nei confronti di una società che svolgeva attività di centro trasmissione dati per la raccolta di scommesse per conto di un bookmaker estero privo di concessione. La CTR aveva confermato il recupero, ritenendo dovuta l'imposta a prescindere dall'esistenza di concessione e ravvisando una responsabilità paritetica del CTD e del bookmaker. In cassazione, la società ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, sostenendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe inciso anche sui tributi relativi all'anno 2011 e che il CTD non fosse soggetto passivo dell'imposta unica. In via preliminare, la Corte ha inoltre rilevato che il socio accomandatario aveva proposto ricorso pur non essendo stato parte nei giudizi di merito, dichiarandone l'inammissibilità, e ha reputato inammissibile anche un'istanza di sospensione presentata per una società diversa da quella parte del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal socio accomandatario per difetto di legittimazione attiva, perché non era stato parte nei precedenti gradi di merito. Ha poi rigettato il ricorso della società contribuente, ritenendo infondati i motivi sull'imposta unica sulle scommesse. Ha richiamato il consolidato orientamento formatosi dopo la sentenza n. 8757 del 2021, secondo cui l'imposta sussiste nei confronti sia del titolare della ricevitoria/CTD sia del bookmaker estero senza concessione, in regime di solidarietà paritetica; l'imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse nel territorio italiano, non ha natura sanzionatoria, non è esclusa per i rapporti negoziali anteriori alla l. n. 220 del 2010, e per le annualità dal 2011 non sussiste obiettiva incertezza normativa. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti in solido alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998

    disciplina dell'imposta unica sulle scommesse; la Corte lo interpreta nel senso che il tributo si applica ai soggetti che raccolgono scommesse nel territorio italiano, anche in assenza di concessione, e che il CTD può esserne soggetto passivo in solidarietà con il bookmaker estero.

  • art. 1, comma 66, della l. 13 dicembre 2010, n. 220

    deve applicarsi anche ai rapporti negoziali perfezionati prima della sua entrata in vigore, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.

  • sentenza Corte cost. n. 27 del 14/02/2018

    ha escluso l'assoggettamento all'imposta solo delle ricevitorie per annualità antecedenti al 2011; non impedisce il prelievo per l'anno 2011 oggetto della lite.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    non sussiste contrasto con la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse, che non è qualificata come tributo armonizzato IVA.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in presenza di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo al raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso proposto da chi non sia stato parte dei precedenti gradi di merito, salvo che risulti una specifica legittimazione processuale che emerga dal processo e dal titolo azionato.
  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto che opera come centro trasmissione dati per la raccolta delle giocate sul territorio italiano può essere tenuto al tributo in solidarietà paritetica con il bookmaker estero privo di concessione.
  • L'imposta unica sulle scommesse ha natura tributaria e non sanzionatoria; pertanto si applica agli operatori che raccolgono scommesse nel territorio italiano indipendentemente dal luogo di stabilimento e dall'assenza di concessione.
  • La disciplina introdotta dall'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 si applica anche ai rapporti negoziali conclusi anteriormente alla sua entrata in vigore.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata non elimina il prelievo per l'annualità 2011, e per tale periodo non è configurabile obiettiva incertezza normativa tale da escludere il tributo.
  • Quando il ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 è rigettato, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.