Cassazione Penale, Ordinanza n. 38466/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello che li ha condannati per ricettazione di etichette contraffatte rinvenute presso l'abitazione in loro uso. I motivi dedotti sono quattro: (1) omessa motivazione della sentenza di secondo grado su uno dei motivi di appello; (2) mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p. e della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che non si dovessero considerare, ai fini del calcolo della pena, alcuni prodotti Adidas privi di marchio registrato; (3) omessa declaratoria di estinzione del reato di ricettazione per prescrizione, assumendo una diversa data di consumazione; (4) mancata sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria, lamentando che le condizioni economiche disagiate degli imputati avrebbero dovuto condurre alla conversione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato per difetto di interesse, perché anche un eventuale accoglimento non avrebbe portato a un esito favorevole in rinvio. Il secondo è ritenuto non consentito, poiché mira a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e della valutazione del danno, già logicamente motivata dal giudice di merito; viene ribadito che il valore delle etichette va valutato in relazione al marchio apposto e, se il marchio è di grande prestigio, non ricorre particolare tenuità del danno. Il terzo motivo è manifestamente infondato: in caso di incertezza sulla data di consumazione della ricettazione, il dies a quo coincide con la data di accertamento del reato presupposto, qui individuata nel 5 settembre 2016, data del rinvenimento delle etichette contraffatte. Il quarto motivo è inammissibile perché riproduttivo di doglianze già disattese in appello; la Corte ribadisce che la sostituzione della pena è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che può negarla anche formulando una prognosi negativa di solvibilità sulla base di elementi di fatto. Gli imputati sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
l'ipotesi attenuata della ricettazione non è applicabile quando la valutazione complessiva del fatto, incluso il valore economico dei beni e del marchio contraffatto, esclude la particolare tenuità del danno.
l'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione sostanziale del pregiudizio, non del solo valore materiale dell'etichetta, ma dell'effetto del marchio apposto sui beni.
la presenza di ulteriori elementi di disvalore può escludere la particolare tenuità del fatto.
in tema di ricettazione, se la data di consumazione è incerta, essa si fa coincidere con la data di accertamento del reato presupposto.
non citata nel testo.
la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria è affidata alla discrezionalità del giudice, che può negarla con prognosi negativa di solvibilità basata su elementi di fatto.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la censura che prospetti un vizio motivazionale privo di reale interesse, quando l'eventuale accoglimento non potrebbe determinare un esito più favorevole per il ricorrente in sede di rinvio.
- Non è consentito dedurre in cassazione una rivalutazione del fatto e del danno sotto il profilo della lieve entità o delle attenuanti quando la sentenza di merito abbia già fornito una motivazione logica e coerente, immune da vizi giuridici.
- Ai fini della valutazione della particolare tenuità del danno in ipotesi di contraffazione, non si considera isolatamente il valore materiale del supporto (ad esempio le etichette), ma l'incidenza economica e commerciale del marchio riprodotto sui prodotti.
- In tema di ricettazione, quando sia incerta la data di consumazione, il termine rilevante ai fini prescrizionali decorre dalla data di accertamento del reato presupposto, se non sia indicata una diversa data di ricezione della cosa.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che può negarla sulla base di una prognosi negativa di solvibilità fondata su elementi concreti; le difficili condizioni economiche non impongono automaticamente la conversione della pena.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38448/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38456/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38457/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38458/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38459/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38461/2025 del 27/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →