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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25084/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto aggravato, sostenendo che la fattispecie doveva essere qualificata come tentativo di furto perché l'azione furtiva sarebbe stata costantemente monitorata dalla polizia giudiziaria che aveva seguito i movimenti degli imputati; richiamano la sentenza delle Sezioni unite n. 52117/2014 secondo cui il monitoraggio continuo della refurtiva da parte della vittima o di addetti alla sorveglianza impedisce la piena autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta e porta alla configurazione del tentativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha richiamato il principio delle Sezioni unite secondo cui, in contesti come i supermercati, il monitoraggio continuo da parte della vittima o degli addetti alla sorveglianza può escludere la consumazione. Tuttavia la Corte ha distinto i casi in cui la sorveglianza delle forze di polizia è esercitata a distanza: se dopo l'impossessamento l'agente consegue anche per breve tempo l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, il reato si considera consumato. Nel caso concreto, dopo l'impossessamento gli imputati hanno mantenuto il possesso materiale dei beni e hanno proseguito nella fuga fino a un lungo inseguimento conclusosi con il fermo; ciò ha consentito loro di acquisire autonomia effettiva sulla refurtiva, con conseguente integrazione del furto consumato. La dedotta "concertazione" fra agenti in borghese e in divisa non è stata provata con specificità sufficiente. Condanna delle spese processuali a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina l'imputabilità del "tentativo"; principio utilizzato per valutare se l'azione si sia arrestata allo stadio tentativo o sia giunta a consumazione

  • art. 624 cod. pen.

    Definizione del reato di furto; posto a fondamento della qualificazione del fatto concreto

  • art. 625 cod. pen.

    Aggravanti del reato di furto, citata in relazione alla qualificazione del fatto come furto aggravato dal numero dei concorrenti

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (disposizione procedurale sulla discussione orale)

    Norma procedurale richiamata per segnalare la richiesta tempestiva di discussione orale da parte del difensore

  • Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 (Prevete)

    Principio: nel caso di furto in supermercato il monitoraggio continuo della merce da parte della vittima o degli addetti alla vigilanza impedisce la consumazione perché manca l'autonoma ed effettiva disponibilità della res; il fatto resta tentativo

  • Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016 (Ouerghi)

    Principio: l'osservazione a distanza da parte della polizia non impedisce di fatto all'agente di impossessarsi della res; se l'imputato consegue la piena disponibilità, anche se per breve tempo, il reato è consumato

  • Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018

    Conferma che la consumazione del furto si verifica quando l'agente ottiene l'autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, indipendentemente dalla presenza di controllo successivo delle forze dell'ordine

Massime di principio

  • Distinguere sempre chi esercita il controllo sulla refurtiva: la sorveglianza "in loco" della vittima o di addetti alla vigilanza in un luogo chiuso può impedire la consumazione, portando a configurare solo il tentativo.
  • La sorveglianza "a distanza" da parte delle forze di polizia non esclude automaticamente la consumazione: se il reo ottiene la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa, anche per breve tempo, il furto è consumato.
  • Nel valutare consumazione vs tentativo, il criterio decisivo è l'autonoma ed effettiva disponibilità della res sottratta e lo spossessamento del legittimo detentore, non la durata temporale del possesso.
  • Se è contestata una "strategia" o un "accordo" operativo tra reparti di polizia (p.es. pedinamento in borghese seguito da intervento in divisa), la difesa deve fornire specificità e prova degli atti processuali richiamati; deduzioni generiche non sono sufficienti a inficiare la ricostruzione fattuale.
  • Le corti valuteranno il comportamento concreto (es. presenza di lungo inseguimento, possesso dei beni al momento del fermo) per stabilire se il controllo degli agenti abbia impedito l'effettiva disponibilità dell'immediato profitto.
  • In casi analoghi, documentare dettagliatamente la tempistica, il luogo e le modalità dell'intervento di vigilanza è cruciale per sostenere la tesi del tentativo.

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