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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02092/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un avvocato ha impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla propria dichiarazione IRPEF per l’anno 2006, con cui l’Ufficio aveva escluso la deducibilità del contributo integrativo versato alla Cassa Forense; ha poi impugnato anche la cartella di pagamento emessa per la maggiore imposta risultata dovuta. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la mancanza assoluta di motivazione e l’erroneità della motivazione della sentenza regionale, lamentando l’omessa pronuncia su vizi della cartella (inesistenza della notifica, nullità per notifica in pendenza di contestazione dell’avviso bonario, tardività) e l’errore di fatto della CTR nel qualificare il primo atto come semplice invito a produrre documenti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che la CTR avesse applicato la disciplina del contributo alla cassa di previdenza dei ragionieri e periti commerciali invece dell’art. 10, comma 1, lett. e), TUIR, e avesse attribuito rilievo alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 69/2006. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha affermato che la cartella poteva essere notificata anche a mezzo raccomandata A/R senza relata, che l’impugnazione dell’avviso bonario non impedisce l’emissione della cartella e che la deducibilità del contributo integrativo alla Cassa Forense, nella specie calcolato sul volume d’affari IVA, non sussiste.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione, correggendo però in parte la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c.: ha escluso i vizi denunciati sulla notifica e sulla tempistica della cartella, ritenendo tempestivo il ruolo e valida la notifica della cartella tramite raccomandata A/R; ha inoltre confermato nel merito la non deducibilità del contributo integrativo versato alla Cassa Forense, richiamando il precedente di legittimità che esclude tale deduzione dal reddito di lavoro autonomo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato solo per la difesa personale del ricorrente, senza specifiche questioni interpretative

  • art. 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973

    disciplina il controllo formale delle dichiarazioni; l’eventuale superamento del termine per l’espletamento del controllo non comporta nullità della successiva cartella tempestivamente notificata

  • art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973

    "può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento"

    consente la notifica della cartella anche mediante invio diretto a mezzo raccomandata A/R, senza necessità di relata di notifica

  • art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973

    stabilisce il termine di decadenza per la notifica della cartella relativa a somme dovute a seguito di controllo formale, termine ritenuto rispettato nel caso concreto

  • art. 2700 c.c.

    l’attestazione dell’agente postale sull’avvenuta consegna e sull’identità del ricevente ha efficacia probatoria propria dell’atto pubblico

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, quando la censura è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, di correggere la motivazione e decidere nel merito senza rinvio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale di legittimità e per l’ammissibilità della memoria dell’intimato

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato solo per il tema dei termini del controricorso nel rito camerale

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 300 del 1999

    richiamato per la rappresentanza e difesa delle agenzie fiscali da parte dell’Avvocatura dello Stato

  • art. 72 D.Lgs. n. 300 del 1999

    richiamato per la rappresentanza processuale delle agenzie fiscali da parte dell’Avvocatura dello Stato

  • art. 43, comma 1, R.D. n. 1611 del 1933

    richiamato per affermare che l’Avvocatura dello Stato rappresenta le agenzie fiscali senza bisogno di mandato speciale

  • art. 111, comma 2, Cost.

    evocato a fondamento dei principi di economia e ragionevole durata del processo che giustificano la decisione nel merito

  • art. 10, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 917 del 1986

    la Corte esclude che la disposizione consenta la deducibilità del contributo integrativo alla Cassa Forense nella fattispecie esaminata

  • art. 54, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986

    il compenso del professionista esclude i contributi previdenziali e assistenziali a carico del soggetto che li corrisponde; la Corte usa il dato letterale per negare la deduzione richiesta

  • art. 12, comma 1, L. n. 414 del 1991

    richiamato dalla CTR, ma la Corte evidenzia che il riferimento era giuridicamente erroneo e incongruente rispetto alla disciplina applicabile

  • art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per chiarire che l’avviso bonario è comunque autonomamente impugnabile pur non essendo elencato tra gli atti impugnabili

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell’attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale può essere validamente notificata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica, perché la seconda modalità prevista dall’art. 26 D.P.R. n. 602/1973 è alternativa e integralmente affidata al concessionario e all’agente postale.
  • L’impugnazione dell’avviso bonario non impedisce all’Amministrazione finanziaria di iscrivere a ruolo le somme dovute e di notificare la cartella di pagamento; se la cartella viene impugnata, la controversia sull’avviso presupposto può perdere interesse, poiché la cartella sostituisce la pretesa precedente.
  • L’eventuale violazione del termine previsto per l’esecuzione del controllo formale non comporta, di per sé, la nullità della cartella successivamente emessa e tempestivamente notificata, in mancanza di una espressa sanzione decadenziale.
  • Quando la censura di appello è stata omessa dal giudice di merito ma la questione di diritto è infondata e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può correggere la motivazione e decidere nel merito senza rinvio, in nome dell’economia processuale.
  • Il contributo integrativo versato dall’avvocato alla Cassa forense, quando costituisce onere a carico del cliente e non componente del compenso professionale, non è deducibile dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e), TUIR; resta fermo solo il diverso regime del contributo minimo necessario all’iscrizione alla Cassa, se ricorrano i relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImposte sui redditi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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