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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20398/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di prevenzione che aveva confermato la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per cinque anni e la confisca di immobili a lui riconducibili, per la ritenuta appartenenza e pericolosità sociale qualificata in quanto funzionale alla 'ndrangheta. Il ricorso, proposto dai difensori dell'interessato, articolava due motivi principali: (1) violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 159/2011 contestando la valutazione dell'appartenenza alla 'ndrangheta e censurando l'uso di elementi ritenuti isolati (dichiarazioni di collaboratori, alcune intercettazioni, eventi antecedenti) e una presunta inversione logico-giuridica tra accertamento della pericolosità e valutazione della sproporzione patrimoniale; (2) violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011 contestando l'attualità e la perimetrazione temporale della pericolosità sociale, sostenendo che le condotte significative risalgono al 2010-2011 e non giustificano la misura attuale.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per violazione del perimetro del giudizio di legittimità in materia di prevenzione: la Cassazione è ammessa soltanto per violazione di legge e per vizio della motivazione (incomprensibile, inesistente o meramente apparente), non per rivedere il merito o formulare valutazioni alternative dei fatti. Inoltre, anche sul piano del merito materiale, la Corte ha confermato che la valutazione della Corte d'appello è conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità (in particolare alla sentenza Sezioni Unite Gattuso): le condotte e le prove (collaborazioni continuative, intercettazioni, la vicenda della maxitruffa strumentalmente appoggiata alle imprese di Oppido, dichiarazioni di esponenti della cosca come Nicolino Grande Aracri, manovre societarie opache) testimoniano una collaborazione prolungata e funzionale agli scopi della 'ndrangheta, non un episodio isolato. La sproporzione patrimoniale è stata valutata come elemento corroborativo del quadro di pericolosità e non come unico fondamento. Il secondo motivo, relativo all'attualità della pericolosità, è stato ritenuto infondato: la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali per valutare l'attualità (grado di coinvolgimento, persistenza della vitalità del gruppo, assenza di segnali di presa di distanza, comportamenti e rapporti recenti) e ha ritenuto sussistenti elementi che indicano la persistenza della pericolosità. Conseguentemente ricorso respinto e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia)

    art. 4, comma 1, lett. a) e lett. b); art. 10, comma 2; art. 7

    Art. 4 definisce i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione (appartenenza e pericolosità attuale); art. 10 comma 2 limita il ricorso in Cassazione alle questioni di diritto; art. 7 richiede provvedimenti motivati, parametro per valutare la sufficienza della motivazione

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Richiamata in relazione ai limiti di impugnazione nel procedimento di prevenzione e al controllo di legittimità

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c)

    Stabilisce i vizi deducibili in Cassazione: sono esclusi i vizi di merito (lett. e) mentre è consentita la denuncia di motivazione inesistente o meramente apparente (lett. c)

  • Sentenza Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Gattuso)

    Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso)

    Ha affermato che l'appartenenza mafiosa può essere desunta anche da condotte funzionali agli scopi associativi, non necessariamente da una partecipazione formale, e ha indicato i criteri per valutare l'attualità della pericolosità e la presunzione relativa di stabilità del vincolo associativo

  • Corte costituzionale

    Ha limitato la forza insuperabile di alcune presunzioni contenute nel d.lgs. 159/2011, richiedendo che l'attualità della pericolosità sia valutata alla luce degli elementi di fatto

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione la Cassazione interviene prevalentemente su questioni di diritto o su motivazioni inesistenti o meramente apparenti: non è sede per rivedere il merito probatorio o formulare valutazioni alternative dei fatti.
  • Il concetto di 'appartenenza' a un'associazione mafiosa può ricomprendere anche azioni isolate o condotte non formalmente partecipative, quando risultino funzionali agli scopi del sodalizio e inserite in un quadro di collaborazione continuativa.
  • La sproporzione patrimoniale tra redditi dichiarati e acquisizioni può costituire elemento corroborativo del giudizio di pericolosità, ma non può sostituire il complesso accertamento della partecipazione o della pericolosità sociale.
  • Per valutare l'attualità della pericolosità occorre considerare: il livello di coinvolgimento passato, la persistenza e vitalità del gruppo di riferimento, comportamenti recenti dell'interessato e l'eventuale mancanza di segnali di distanziamento.
  • Dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni, rapporti continuativi con esponenti di spicco della criminalità organizzata e manovre societarie opache sono elementi rilevanti e possono rafforzare la prova di una relazione funzionale tra attività imprenditoriale e interessi mafiosi.
  • Fatti isolati o datati non escludono automaticamente l'attualità della pericolosità se permangono indizi concreti di vicinanza o se emergono comportamenti che dimostrano la capacità di reinserimento o la persistenza dei rapporti illeciti.
  • Per impugnare efficacemente un decreto di prevenzione è necessario contestare specifici errori di diritto o dimostrare che la motivazione è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; critiche generiche al merito sono, di norma, inammissibili.

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