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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11565/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce due motivi principali: (1) violazione di legge per celebrazione del processo in assenza dell'imputato, basata unicamente sull'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio; il ricorrente sostiene che non vi fu prova di effettiva conoscenza della vocatio in iudicium né di un rapporto professionale reale con il difensore, e inoltre segnala l'inapplicabilità retroattiva delle novità introdotte dall'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.; (2) vizio di motivazione in punto di colpevolezza/coefficiente soggettivo, perché la Corte distrettuale avrebbe trascurato circostanze (occupazione stabile, collaborazione al controllo, disponibilità di denaro, possibile distrazione per conversazione telefonica, carrello pieno) incompatibili con la volontà di sottrarre la merce.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il procedimento era stato celebrato in assenza senza prova che l'imputato avesse effettiva conoscenza della chiamata in giudizio. In particolare la Corte ha affermato che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da sola, non costituisce prova certa della conoscenza del procedimento; occorre verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale o altri elementi che dimostrino la conoscenza o la volontaria sottrazione. Applicando tali principi (anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, Ismail, e dei precedenti di merito) e la norma transitoria (art. 89 d.lgs. 150/2022), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di primo grado e quella di appello e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per il prosieguo. Il secondo motivo relativo alla responsabilità è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato come norma sul tentativo; indica che il fatto è stato processato in relazione alla fattispecie di tentativo (connessa all'art. 624).

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sostanziale sul reato di furto; il ricorrente era stato ritenuto responsabile ai sensi di questa disposizione (con applicazione della recidiva).

  • art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    Norma introdotta dalla legge n. 103/2017 che disciplina taluni profili difensivi e il consenso del difensore; nel caso di specie la Corte osserva che tale disposizione non era applicabile al momento dell'elezione di domicilio rilevata, ma il giudice deve comunque verificare il consenso/effettività del rapporto difensore-imputato.

  • art. 162-ter cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come possibile strumento per proporre un'offerta risarcitoria prima del dibattimento; citata come riferimento procedurale collegato alla possibilità di comporre la lite con la persona offesa.

  • art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma centrale sulla celebrazione del processo in assenza: la Corte interpreta che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisce di per sé presunzione sufficiente di conoscenza del procedimento; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale o altri indizi certi di conoscenza o di volontaria sottrazione.

  • art. 89, comma 1, d.lgs. 150/2022

    Norma transitoria: per i processi pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (30/12/2022) l'applicazione delle nuove regole in materia di assenza è esclusa se, nel corso del procedimento, sia già stata pronunciata ordinanza che disponeva di procedere in assenza. La Corte la applica per precisare la regola temporale di riferimento.

  • art. 623, co.1, lett. b-bis) cod. proc. pen.

    Dispone l'annullamento delle sentenze di merito nei casi previsti; richiamata quale norma che consente l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

  • art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in combinato disposto con l'art. 623; prevede la dichiarazione di nullità della sentenza d'appello e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 420-bis.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non prova di per sé la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o altri elementi che dimostrino la trasmissione dell'informazione (data, luogo, accusa).
  • La dichiarazione di assenza è ammissibile solo se sussistono indizi concreti e specifici di conoscenza o di volontaria sottrazione; la semplice mancata attivazione o diligenza dell'imputato non è automaticamente equivalente a volontà di sottrarsi.
  • Quando l'assenza è stata accertata in violazione delle garanzie previste dall'art. 420-bis, la sentenza di condanna (di primo e secondo grado) è annullabile e gli atti vanno rimessi al giudice di primo grado per il prosieguo.
  • In processi iniziati prima dell'entrata in vigore della riforma sulla materia dell'assenza (d.lgs. 150/2022) operano le norme transitorie; occorre verificare la corretta normativa applicabile ratione temporis.
  • In casi simili è opportuno raccogliere e conservare prove della comunicazione tra difensore e imputato (ricevute di notifiche, registrazioni di contatti, dichiarazioni del difensore) per dimostrare l'effettiva conoscenza del processo o, al contrario, l'assenza di un rapporto professionale concreto.

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