Cassazione Penale, Sentenza n. 11627/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia in carcere dal 01/07/2020 al 16/07/2020 e agli arresti domiciliari dal 17/07/2020 al 27/04/2021 per due delitti di illecita detenzione e porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi, aggravati dall'uso di metodologia mafiosa; la richiedente era stata assolta con sentenza irrevocabile del Tribunale di Cassino del 22/12/2022. In Cassazione si deduceva l'erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. e vizi di motivazione (contraddittorietà, carenza e manifesta illogicità): in particolare si denunciava che il giudice della riparazione aveva rilevato incompletezza documentale e, contraddittoriamente, rigettato l'istanza per la sussistenza di elementi ostativi, nonché aveva ritenuto una "condivisione" di affari illeciti da parte della ricorrente in contrasto con il dictum assolutorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto non sussistente la contraddittorietà denunciata: il giudice della riparazione ha solo rilevato l'incompletezza della documentazione allegata ma ha comunque valutato la domanda e motivato il rigetto per la sussistenza di colpa grave ostativa. La colpa grave è stata individuata nella contiguità della Parente con il compagno Scotto Raffaele e con il gruppo che gestiva affari illeciti, nonché nelle condotte dimostranti consapevolezza dell'illiceità (precauzioni sull'occultamento di stupefacenti). La Corte ha confermato l'applicazione corretta dell'art. 314 c.p.p. e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha altresì disposto la rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente, quantificate in euro 1.000.
Norme richiamate
Norma applicata dal giudice della riparazione per l'accertamento dei presupposti della riparazione; la Corte di cassazione ha ritenuto corretta l'interpretazione e l'applicazione della norma, avendo il giudice valutato la documentazione e motivato il rigetto sulla base della colpa grave della richiedente
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Norme richiamate per delineare i motivi di impugnazione in cassazione (vizio di motivazione e applicazione di norme processuali), utilizzate dal ricorrente per articolare il motivo di ricorso
Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali a carico della parte soccombente; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale disposizione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sintesi del motivo di ricorso ai sensi delle disposizioni di coordinamento procedurale
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020) e successive proroghe
Richiamato per la disciplina del trattamento del procedimento in udienza camerale secondo le misure introdotte durante il periodo di emergenza e successivamente prorogate
Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 01/03/2021 (Rv. 280547-01)
Principio interpretativo secondo cui integra colpa grave ostativa alla riparazione la condotta di chi, consapevole dell'attività criminale altrui, tenga comportamenti percepibili come indicativi di contiguità con i coindagati; principio richiamato e applicato nel caso concreto
Massime di principio
- La mera assoluzione non garantisce automaticamente il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione: il giudice valuta anche l'esistenza di colpa grave ostativa derivante da comportamenti e contiguità con soggetti che svolgono attività illecite
- Per ottenere la riparazione è necessario allegare e documentare compiutamente i fatti e le circostanze rilevanti; l'incompletezza documentale può essere censurata ma non equivale a impedire la valutazione della domanda se il giudice riesce comunque a formarsi una convinzione motivata
- La colpa grave può essere desunta da comportamenti concreti (contiguità, precauzioni adottate in relazione ad attività illecite, rapporti stabili con coindagati) anche se non vi è condanna: tali elementi ostano al riconoscimento della riparazione
- I vizi di motivazione devono essere dimostrati in modo chiaro e specifico in cassazione: non ogni critica alla motivazione configura automatica cassazione se la decisione contiene una spiegazione coerente e sufficiente
- In caso di rigetto del ricorso per riparazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali; l'Amministrazione resistente può ottenere la rifusione delle spese sostenute nel grado di giudizio
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