Cassazione Penale, Sentenza n. 37514/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza relativo alla determinazione dell'autorità giudiziaria competente a decidere sulla sorte esecutiva di un ciclomotore Kymco (targato X8457F) confiscato. Il veicolo era stato sequestrato in un procedimento originariamente a carico di entrambi i coimputati (Zindato Luca e Borrelli Salvatore). Il Tribunale di Rimini, in data 8/10/2019 (proc. 1519/2019) aveva disposto la confisca e tale decisione era stata confermata in appello e poi annullata dalla Cassazione con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, che in sede di rinvio ha poi assolto l'imputato (Zindato). L'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Rimini chiedeva disposizioni sul bene; il Tribunale di Rimini e la Corte di Appello di Bologna si sono rimpallati la competenza (la Corte territoriale riteneva che la questione afferisse al procedimento contro Borrelli, il Tribunale invocava l'applicazione dell'art. 665 comma 3 c.p.p. e dunque la competenza della Corte di Appello di Bologna). Si è dunque sollevato conflitto negativo di competenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha ritenuto competente a decidere in materia esecutiva (sulla destinazione del bene confiscato) la Corte di Appello di Bologna. La Corte ha ricostruito che la confisca era stata originariamente disposta dal Tribunale di Rimini nel procedimento a carico di Zindato (8/10/2019), confermata in appello e poi annullata con rinvio; essendo intervenuto l'annullamento con rinvio, va applicato l'art. 665, comma 3, c.p.p., che attribuisce la competenza in executivis al giudice del rinvio indipendentemente dalla natura della decisione. La tesi della Corte territoriale (che collegava la competenza al procedimento definito a carico di Borrelli sul presunto rapporto di proprietà) è stata respinta: per le questioni esecutive rileva il procedimento che ha disposto la confisca, non la mera titolarità di diritti reali sul bene. La Cassazione ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna e ha dichiarato la sua competenza.
Norme richiamate
comma 3 (e comma 2 richiamato)
In caso di annullamento con rinvio la competenza per le questioni esecutive relative al provvedimento (compresa la destinazione della confisca) spetta al giudice del rinvio; il comma 2 disciplina i correttivi in caso di appello.
Norma che disciplina la procedura di risoluzione del conflitto di competenza da parte della Corte di Cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto ai sensi di tale norma.
Richiamato dalla Corte territoriale in relazione all'individuazione dei soggetti interessati dal sequestro, ma ritenuto non applicabile al caso in cui occorra individuare il procedimento che ha disposto la confisca e quindi il giudice dell'esecuzione.
Riferimento alla ripartizione di competenze tra uffici giudiziari; la Corte osserva che la suddivisione interna non elimina la possibilità di conflitti di competenza e non può sovrapporsi alle regole attributive di legge.
Giurisprudenza
Sez. 1, Sentenza n. 31901 del 22/03/2023
Principio secondo cui, in incidente di esecuzione, la legittimazione a rivendicare diritti reali sul bene confiscato spetta al terzo e non al condannato; questo conferma l'irrilevanza della mera titolarità del condannato ai fini della competenza esecutiva.
Massime di principio
- Quando una confisca è stata annullata con rinvio, la competenza per le questioni esecutive (compresa la destinazione del bene) spetta al giudice del rinvio ai sensi dell'art. 665 c.p.p., indipendentemente dall'esito sostanziale della decisione di rinvio.
- La competenza per l'esecuzione si determina in base al procedimento nel cui ambito è stata disposta la confisca, non in base alla presunta titolarità di diritti reali sul bene da parte del condannato.
- Eventuali contestazioni sulla proprietà o su diritti reali sul bene confiscato sono questioni tipiche dell'incidente di esecuzione e della legittimazione dei terzi; tali contestazioni non spostano la regola generale sull'individuazione del giudice dell'esecuzione.
- La semplice organizzazione interna di un Tribunale (ripartizione tra sezioni o tra Tribunale e ufficio del GIP) non può prevalere sulle norme di attribuzione di competenza: in caso di contrasto la procedura di conflitto va esperita e risolta dalla Corte di Cassazione.
- Se un giudice ritiene di non essere competente in presenza di una decisione annullata con rinvio, deve rimandare gli atti al giudice puntualmente competente (es. giudice del rinvio o, se opportuno, al GIP indicato dalla norma), evitando stasi processuale che renda necessario il conflitto di competenza.
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