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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34371/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utenti)

La controversia

Gli eredi dell'intestatario dell'utenza idrica hanno agito per ottenere la restituzione del 50% di quanto pagato per il servizio, assumendo che per un lungo periodo l'acqua fornita fosse non potabile e quindi inidonea all'uso alimentare, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'inesatto adempimento contrattuale. In primo grado la domanda era stata accolta sul presupposto della ripetizione di indebito e con applicazione della prescrizione decennale; in appello, invece, il Tribunale ha riqualificato la pretesa come azione di riduzione del prezzo e risarcimento per vizi della cosa, soggetta alla prescrizione annuale ex art. 1495 c.c., e ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con due motivi, la violazione dell'art. 2033 c.c. e degli artt. 1490, 1495, 1453, 1218 e 2946 c.c., sostenendo che la controversia andasse qualificata come ripetizione dell'indebito ovvero, in subordine, come consegna di aliud pro alio, e dunque come ordinaria azione di inadempimento contrattuale non soggetta al termine annuale di cui all'art. 1495 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto errata la qualificazione data dal giudice d'appello, perché la fornitura di acqua non potabile, in luogo di acqua potabile pattuita, integra una ipotesi di aliud pro alio e quindi di inadempimento contrattuale, non di semplice vizio della cosa venduta. Di conseguenza non si applicano i termini brevi di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c., bensì la prescrizione ordinaria decennale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Gela, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come base della domanda di ripetizione dell'indebito e del termine decennale di prescrizione

  • art. 1490 c.c.

    norma sulla garanzia per vizi della cosa venduta, ritenuta inapplicabile alla fattispecie perché non si trattava di semplice vizio ma di aliud pro alio

  • art. 1492 c.c.

    richiamato come disciplina dell'azione di garanzia per vizi, distinta dall'azione di inadempimento

  • art. 1495 c.c.

    termine annuale di prescrizione/decadenza applicabile alle azioni di garanzia per vizi; escluso dalla Corte per la consegna di aliud pro alio

  • art. 1453 c.c.

    indicato come base dell'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale nel caso di aliud pro alio

  • art. 1218 c.c.

    richiamato tra le norme violate per sostenere la natura di inadempimento contrattuale della condotta del somministrante

  • art. 1570 c.c.

    richiamato dal giudice d'appello per estendere la disciplina della vendita alla somministrazione

  • art. 2946 c.c.

    prescrizione ordinaria decennale applicabile all'azione di inadempimento contrattuale riconosciuta dalla Corte

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, ma deve rispettare la causa petendi e il contenuto sostanziale della pretesa, senza trasformare d'ufficio un'azione di inadempimento in una diversa azione di garanzia per vizi se i fatti allegati descrivono un bene radicalmente diverso da quello pattuito.
  • La consegna o fornitura di un bene privo della qualità essenziale che ne definisce la funzione contrattualmente voluta può integrare una ipotesi di aliud pro alio quando la difformità incide sulla natura, individualità e destinazione del bene, rendendolo inidoneo all'utilità essenziale prevista dalle parti.
  • L'aliud pro alio non ricade nella disciplina dei vizi della cosa venduta e non soggiace ai termini brevi di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c.; esso legittima invece l'ordinaria azione di risoluzione o di adempimento/inadempimento contrattuale, con applicazione della prescrizione decennale.
  • Nella somministrazione di acqua potabile, la fornitura di acqua non potabile, se oggetto del contratto era acqua potabile, non costituisce mero vizio della prestazione ma inadempimento qualitativamente radicale assimilabile all'aliud pro alio.

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MaterieSomministrazione
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