Cassazione Civile, Ordinanza n. 18212/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di lavoro a termine poi dichiarato nullo quanto al termine, con accertamento della prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato dalla data originaria di assunzione. In esito a un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d'appello aveva: riconosciuto alla lavoratrice l'indennità onnicomprensiva prevista dall'art. 32 della l. n. 183/2010; condannato la lavoratrice a restituire alla società la differenza tra quanto percepito in esecuzione della sentenza di appello poi cassata e l'importo dovuto alla luce della decisione rescissoria; regolato le spese. La ricorrente ha impugnato tale sentenza deducendo, con un primo motivo, violazione di norme processuali e vizio di omessa pronuncia/errata quantificazione del debito restitutorio: sosteneva che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare eccezioni e domande relative alla non ripetibilità delle retribuzioni corrisposte per il periodo successivo alla declaratoria di conversione del rapporto e alla necessaria detrazione del TFR maturato e trattenuto dalla società; inoltre contestava il calcolo della somma netta che la società aveva effettivamente versato in esecuzione della precedente sentenza. Con un secondo motivo censurava la regolazione delle spese per mancata indicazione dei criteri e dei parametri di liquidazione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che la questione della spettanza/non ripetibilità delle retribuzioni maturate dopo la sentenza di conversione richiedeva una specifica statuizione e non poteva ritenersi assorbita nella generica condanna alla ripetizione dell'eccedenza; ha inoltre rilevato che mancava una pronuncia sull'incidenza del TFR nel rapporto dare-avere tra le parti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la cassazione della sentenza sul merito travolge anche la statuizione sulle spese in applicazione dell'effetto espansivo ex art. 336 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo; ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato ad altro giudice di merito perché provveda nuovamente alla quantificazione del debito restitutorio, esaminando specificamente la non ripetibilità delle retribuzioni successive alla conversione del rapporto e l'incidenza del TFR, nonché alla liquidazione delle spese di tutti i gradi, incluso il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
lo ius superveniens introduce un'indennità forfettizzata e onnicomprensiva per il periodo intermedio tra scadenza del termine e sentenza di conversione; dopo tale periodo la retribuzione è dovuta e non è ripetibile
è il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge, nullità e vizio di motivazione
richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia
richiamato nel quadro della dedotta errata valutazione delle risultanze processuali
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate
opera l'effetto espansivo della cassazione anche sulla statuizione sulle spese
richiamato nel motivo di ricorso per la disciplina del rinvio
regola la soccombenza e la liquidazione delle spese, censurata nel secondo motivo
richiamato tra le norme sulle spese e la loro liquidazione
richiamato in tema di liquidazione dei compensi e spese legali
richiamato quale criterio tariffario allegato alla censura sulle spese
come modificato dal D.M. n. 37/2018
richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve pronunciarsi specificamente su tutte le questioni che siano state devolute con autonoma rilevanza e che incidano sulla quantificazione del dare-avere tra le parti; una statuizione generica non basta quando siano stati dedotti distintamente componenti del credito o del debito restitutorio.
- La disciplina dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, l. n. 183/2010, come interpretata in senso costituzionalmente adeguato, copre solo il pregiudizio derivante dalla nullità del termine nel periodo compreso tra la scadenza e la sentenza di conversione; le retribuzioni maturate dopo la conversione del rapporto sono dovute e non sono ripetibili.
- Quando la sentenza cassata con rinvio è stata già pronunciata dal giudice di rinvio, la cassazione della decisione di merito travolge anche la statuizione sulle spese processuali per effetto espansivo interno ex art. 336 c.p.c.; il giudice di rinvio dovrà quindi rideterminare anche le spese del giudizio.
- In sede di legittimità, la deduzione di omessa pronuncia su questioni specificamente indicate e localizzate negli atti è ammissibile se il ricorrente ne dimostra la precisa introduzione nel thema decidendum e la loro rilevanza autonoma rispetto al capo principale impugnato.
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