Cassazione Civile, Ordinanza n. 15439/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare promossa da un istituto di credito, il debitore aveva prima proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contestando la validità del titolo posto a base dell'azione esecutiva. Successivamente, quando era stata avviata la fase distributiva ed era stato dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione, egli proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto le sue contestazioni ex art. 512, comma 1, c.p.c., deducendo ancora l'assenza di un valido titolo giustificativo del credito della banca. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che le contestazioni già fatte valere con l'opposizione ex art. 615 non potessero essere reiterate in sede distributiva, assumendo un rapporto di consequenzialità ed esclusività tra i due rimedi. Con il ricorso per cassazione il debitore denunciava, con un primo motivo, violazione degli artt. 512, 615 e 617 c.p.c., sostenendo che i due rimedi sarebbero alternativi e non consecutivi e che l'opposizione distributiva avrebbe natura diversa, essendo diretta a contestare la partecipazione alla distribuzione e non l'azione esecutiva in sé; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 295 c.p.c. e degli stessi artt. 512, 615 e 617 c.p.c., oltre a vizio di ultra ed extra petizione, lamentando la mancata sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. nonostante la pendenza di una CTU contabile nel separato giudizio ex art. 615 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e infondato il secondo. Ha cassato in relazione la sentenza del Tribunale di Ferrara e ha rinviato al medesimo Tribunale, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l'opposizione distributiva, verificando se la banca abbia o meno diritto di partecipare, in tutto o in parte, alla distribuzione del ricavato. La Corte ha escluso che la mera pendenza o proposizione di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. impedisca, di per sé, la successiva proposizione o la delibazione dell'opposizione ex art. 512 c.p.c., perché i due rimedi hanno oggetto diverso e possono concorrere anche sulla base del medesimo fatto costitutivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che, a prescindere dalla questione della pregiudizialità tecnica, la pendenza simultanea delle cause avrebbe potuto semmai suggerire una riunione ex art. 274 c.p.c., ma non imponeva la sospensione ex art. 295 c.p.c.; inoltre, la mancata riunione non è sindacabile in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
viene richiamato come rimedio oppositivo avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione relativa alla distribuzione; la Corte non nega la proponibilità dell'opposizione formale quando la contestazione attenga ai provvedimenti assunti nella fase distributiva.
", il diritto di partecipare alla distribuzione"
disciplina le controversie distributive sorte nella fase di distribuzione del ricavato; può riguardare non solo l'ammontare del credito, ma anche la sua sussistenza, e non è escluso che su tale base il debitore contesti il credito del procedente.
regola l'opposizione all'esecuzione, diretta a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata; la Corte afferma che tale opposizione può concorrere con quella ex art. 512 c.p.c. e non è preclusa dall'avvio della fase distributiva.
la Corte esclude che, nel caso di specie, vi fosse obbligo di sospensione necessaria per pregiudizialità tecnica tra i due giudizi.
la contemporanea pendenza delle due cause dinanzi allo stesso ufficio avrebbe potuto, al più, giustificare la riunione, ma il mancato esercizio del potere di riunione non è censurabile in cassazione.
norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte esclude la sua violazione, osservando che il ricorso non era fondato sull'analisi di documenti da specificare e collocare.
è richiamato come espressione del principio della domanda, a fondamento della possibilità per il debitore di scegliere il rimedio corrispondente al proprio interesse concreto.
è menzionato come ipotesi in cui l'opposizione ex art. 615 non può condurre alla prosecuzione della fase distributiva se l'esecuzione è stata sospesa per gravi motivi.
è richiamato quale atto/processo che segna, per l'espropriazione immobiliare, il momento rilevante ai fini della nuova disciplina dell'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
richiamato in relazione al momento rilevante per l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione nelle espropriazioni mobiliari.
richiamato in relazione al momento rilevante per l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione nelle espropriazioni presso terzi.
citato nel descrivere la chiusura della fase liquidatoria con il decreto di trasferimento.
d.l. n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005
richiamato come riforma del processo esecutivo che ha rimodulato l'art. 512 c.p.c. senza mutarne natura e oggetto.
d.l. n. 59/2016, conv. in L. n. 119/2016
richiamato per la modifica dell'art. 615, comma 2, c.p.c.; la Corte chiarisce che la nuova preclusione è finalizzata a concentrare le questioni nella fase iniziale e non introduce un rapporto di consecutività esclusiva con l'opposizione distributiva.
viene espressamente collegato alla possibilità di contestare la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti nella distribuzione.
Massime di principio
- L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e l'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c. hanno oggetto diverso: la prima attiene al diritto di procedere all'esecuzione forzata, la seconda al diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato. Perciò possono coesistere e fondarsi anche sul medesimo fatto costitutivo.
- L'avvio della fase distributiva non rende, di per sé, improponibile o inammissibile l'opposizione all'esecuzione; il debitore mantiene interesse a far valere, anche in quella fase, l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo nei casi ancora consentiti dalla legge.
- La modifica dell'art. 512 c.p.c. ha inciso sul procedimento e sui poteri cognitivi del giudice dell'esecuzione, ma non ha trasformato l'opposizione distributiva in un rimedio esclusivo o sostitutivo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
- Quando tra più giudizi pendenti dinanzi allo stesso ufficio esiste connessione soggettiva e oggettiva, la soluzione fisiologica è la eventuale riunione ex art. 274 c.p.c.; la mancata riunione non è, di regola, sindacabile in cassazione.
- Nel processo esecutivo, l'interesse del debitore a ottenere l'arresto definitivo dell'azione esecutiva è autonomo rispetto all'interesse a contestare la distribuzione del ricavato; per questo il principio della domanda consente di scegliere il rimedio più adatto e, se ne ricorrono i presupposti, di attivarli anche consecutivamente.
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