Cassazione Penale, Sentenza n. 25591/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Gela, con ordinanza del 10/07/2024, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Cassisi con sentenza del 29/09/2021 (confermata in appello e divenuta irrevocabile il 17/05/2023) perché le opere abusive (capannone di 600 mq in cemento armato e recinzione) non erano state demolite entro 90 giorni dall'irrevocabilità della sentenza, come imposto. Il ricorrente ha impugnato la revoca sostenendo: 1) l'insostenibilità economica dei costi di demolizione (costi dichiarati cinque volte superiori a quelli di costruzione) e il conseguente indebitamento; 2) la perdurante pendenza di una pratica di sanatoria ancora in fase interlocutoria, che avrebbe reso inutile o ingiustificata la demolizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui la revoca della sospensione condizionale prevista dall'art. 168 c.p. ha natura dichiarativa: gli effetti sostanziali decorrono de jure dal momento in cui si verifica la condizione che ne determina la caducazione, indipendentemente dalla pronuncia che la constati. Quanto all'eccezione di impossibilità economica, la Corte ha ritenuto la deduzione generica e priva dei necessari elementi probatori (assenza di indicazione degli attivi patrimoniali, dei costi dettagliati e della motivazione sul perché non fosse possibile contrarre ulteriori debiti), per cui il Giudice dell'esecuzione non era tenuto a specifica confutazione. Sulla pratica di sanatoria, il Giudice dell'esecuzione aveva motivatamente indicato una prognosi negativa circa l'accoglimento dell'istanza di riesame, circostanza non contestata da Cassisi. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
La revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa: gli effetti sostanziali si producono de jure al momento in cui si verifica la condizione che determina la revoca (es. mancato adempimento di obblighi imposti), indipendentemente dalla pronuncia giudiziale che ne prende atto.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998; Sez. 2, n. 38431 del 13/09/2023; Sez. 2, n. 9859 del 21/01/2016)
Principio consolidato che la revoca è atto ricognitivo della caducazione ope legis del beneficio; però la giurisprudenza riconosce al condannato la possibilità di provare l'assoluta impossibilità di adempiere la condizione imposta, nel qual caso il giudice deve valutare motivatamente le condizioni economiche se emergono elementi di dubbio o se tali elementi sono forniti dalla parte.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale è in genere dichiarativa: quando la condizione che ne determina la caducazione si verifica, gli effetti operano de jure dal quel momento, e la pronuncia è atto ricognitivo.
- L'eccezione di impossibilità ad adempiere gli obblighi imposti per ottenere/beneficiare della sospensione condizionale può essere valutata dal giudice solo se il ricorrente fornisce elementi concreti e documentati (elenco attivi patrimoniali, preventivi o costi dettagliati, documentazione su indebitamento preesistente, impossibilità di ottenere credito ulteriormente). Mere affermazioni generiche sono inefficaci.
- La semplice pendenza di una procedura amministrativa (es. domanda di sanatoria) non sospende automaticamente l'obbligo di eseguire le prescrizioni imposte dal provvedimento penale; serve una valutazione motivata sulla reale probabilità di accoglimento della pratica e sulle conseguenze temporanee.
- Se si vuole contrastare una revoca basata su inadempimento materiale, è consigliabile produrre documentazione economica e, se possibile, prospettare soluzioni alternative concrete (piani di ristrutturazione, proposte di pagamento, richieste di specifiche misure sostitutive) già in sede di esecuzione.
- In sede di impugnazione è rischioso limitarsi a deduzioni generiche: il mancato apporto probatorio efficace può determinare il rigetto e l'addebito delle spese processuali.
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