Cassazione Penale, Sentenza n. 27391/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, in sede esecutiva, l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. tra tre condanne irrevocabili: una per reati fallimentari commessi fino al 3 dicembre 2018, una per reato tributario ex art. 10 d.lgs. 74/2000 commesso il 23 agosto 2022 e una per indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p. commessa l'11 agosto 2020. Il tribunale ha negato il vincolo ritenendo decisivi la notevole distanza temporale tra i fatti, la diversità tipologica e oggettiva dei reati, le differenti finalità e modalità esecutive, nonché l'assenza di indici concreti di un programma criminoso unitario. Con il ricorso per cassazione l'interessato deduce: 1) violazione dell'art. 81 c.p., perché il giudice avrebbe preteso una prova troppo rigorosa della programmazione originaria, mentre sarebbe sufficiente un progetto criminoso delineato solo nelle linee essenziali; 2) violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione, per motivazione apparente e mancato confronto con gli elementi difensivi (identità dell'autore, contesto economico-imprenditoriale, contiguità temporale e territoriale, finalità unitaria, strategia illecita di gestione d'impresa); 3) violazione degli artt. 125 e 671 c.p.p. e travisamento degli atti, per mancata valutazione complessiva degli indici sintomatici della continuazione e per avere il tribunale valorizzato dati ritenuti non decisivi, come la pluralità di società e la diversità delle fattispecie, senza considerare la presunta matrice economico-finanziaria unitaria delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato si fosse attenuto ai corretti principi in tema di continuazione, avendo valorizzato elementi negativi come l'ampio intervallo temporale, la disomogeneità dei reati, le diverse modalità e finalità delle condotte e l'assenza di indicatori di un'unica cornice deliberativa. Le doglianze sono state giudicate in parte generiche e in parte non consentite perché miravano a una rivalutazione del merito degli elementi già apprezzati dal giudice dell'esecuzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione richiede un originario disegno criminoso unitario che può essere delineato anche solo nelle linee essenziali; il dato temporale è rilevante come indice probatorio, positivo o negativo, ma non decisivo in astratto.
La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; la motivazione apparente o meramente assertiva integra vizio denunciabile, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto la motivazione del tribunale sufficiente e coerente.
Nel giudizio esecutivo sulla continuazione il giudice deve compiere una verifica approfondita degli indici concreti dell'unitarietà del disegno criminoso, valorizzando le allegazioni difensive e gli atti acquisiti, anche officiosamente.
Le memorie difensive possono essere richiamate a supporto dell'istanza, ma il ricorrente deve indicarne la decisività ai fini della decisione se lamenta il loro mancato esame.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, è necessario che al momento del primo reato fosse già programmata, almeno nelle linee essenziali, la successiva serie di condotte riconducibili a un unico fine.
- La prova della continuazione non può fondarsi su un solo indizio isolato: occorre una valutazione globale di indicatori concreti, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità esecutive, sistematicità e abitudini di vita.
- Un ampio intervallo temporale tra i fatti non esclude automaticamente la continuazione, ma può costituire un forte indice negativo, specialmente quando i reati sono istantanei, eterogenei e non mostrano preordinazione.
- Il mero inserimento delle condotte in un medesimo contesto economico-imprenditoriale non basta, di per sé, a dimostrare l'unitarietà del disegno criminoso se i reati risultano commessi in ambiti societari diversi, con finalità e modalità differenti.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione di merito degli elementi già apprezzati dal giudice di merito, se la censura mira soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.
- La mancata specificazione della decisività degli atti asseritamente trascurati rende inammissibile la censura di omesso esame o travisamento degli atti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche di legge, salvo che sia ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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